Il reel contestato, svolto da un farmacista e pubblicato sul suo profilo social, descriveva un integratore alimentare, a base di Omega3, con 3 claim principali:
- “trattamento di dolore e infiammazione”;
- “Gli acidi grassi polinsaturi rappresentano una soluzione collaudata e sicura nel trattamento e nella prevenzione di disturbi cardiovascolari”;
- “Per trattare il processo infiammatorio acuto.”
concretizzando così, secondo il Comitato di Controllo, la lesione degli artt. 2 “Comunicazione commerciale ingannevole” e 23-bis “Integratori alimentari e prodotti dietetici” del Codice di Autodisciplina.
Indice
Le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
Vediamo nel dettaglio il contenuto delle disposizioni del Codice di Autodisciplina che sono state violate:
Art. 2: comunicazione commerciale ingannevole
“La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.“
Art. 23-bis: integratori alimentari e prodotti dietetici
“La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi.
Inoltre, detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. […]”
Gli articoli citati, con riferimento sia alla generalità dei prodotti che con il focus sugli integratori alimentari, stabiliscono che non è possibile descrivere siffatti prodotti con caratteristiche che non possiedono, o esagerarne le peculiarità.
Il divieto è finalizzato a evitare di dare una falsa rappresentazione al consumatore e convincerlo ad acquistare articoli per i motivi errati, ossia a compiere una scelta che diversamente non avrebbe fatto.
Inoltre, l’art. 2 chiarisce che per valutare l’ingannevolezza della pubblicità occorre considerare il “consumatore medio del gruppo di riferimento” il quale, sulla base della categoria merceologica del prodotto o servizio, ha caratteristiche differenti e una maggiore, o minore, sensibilità agli stimoli pubblicitari.
I motivi specifici dell’ingannevolezza
Alla luce delle norme appena descritte, quali sono i motivi specifici per i quali i claim summenzionati sono stati considerati ingannevoli ai sensi degli artt. 2 e 23-bis del Codice?
Innanzitutto, chiariamo cosa sono gli integratori alimentari e quali sono le loro funzioni.
Gli integratori alimentari ai sensi della Direttiva 2002/46/CE recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169/2004:
- sono prodotti di tipo alimentare che integrano “la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico […]” (art. 2 del Decreto)
In ragione dei loro effetti le pubblicità degli integratori:
- da un lato, ai sensi del Reg. UE n. 1924/2006, possono contenere suggerimenti che indichino l’esistenza tra l’assunzione del prodotto e la salute, purché tale interazione sia supportata da letteratura scientifica e previamente autorizzata dall’Ente preposto;
- Dall’altro non è possibile attribuirgli “proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.” che sono tipiche ed esclusive dei farmaci.
Gli integratori alimentari, dunque, sono alimenti che hanno proprietà nutritive e possono rappresentare un elemento che aiuta il mantenimento dello stato di salute, ma sono privi di capacità di trattamento o prevenzione delle malattie.
Inoltre, tali prodotti si rivolgono a un gruppo di consumatori di riferimento costituito, secondo consolidata giurisprudenza dello I.A.P. e confermata nell’ingiunzione n. 20/25, “da persone particolarmente sensibili” e perciò portato a una interpretazione “più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti (quali quelli in campo salutistico), con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza.”
Ai sensi dell’art. 2 del Codice di autodisciplina, nei confronti del consumatore medio di integratori alimentari è doveroso prestare attenzioni maggiori e si deve fare sì che gli effetti benefici del prodotto non siano presentati in modo falso e tale da creare illusioni e indurre ad un acquisto impulsivo.
Analizziamo ora le singole frasi pubblicitarie:
| Claim contestato | Perché viola le regole | ||
| “Trattamento di dolore e infiammazione” | Sottintende a un’azione curativa che, come si è visto, non può essere vantata da un prodotto alimentare. | ||
| “Gli acidi grassi polinsaturi rappresentano una soluzione collaudata e sicura nel trattamento e nella prevenzione di disturbi cardiovascolari”;
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| “Per trattare il processo infiammatorio acuto” |
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La pubblicità contestata, dunque, attraverso i claim citati ha attribuito, in violazione del Codice di Autodisciplina, effetti farmacologici presso una platea di utenti per cui è necessaria la realizzazione di testi chiari e trasparenti, senza l’indicazione di caratteristiche non conformi e/o comprensive di riferimenti a risultati di tipo farmacologico.

