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Una recente sentenza su un tema sempre centrale
Il 16 settembre 2026 il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la nullità del marchio «FITNESS» per prodotti alimentari e bevande, respingendo il ricorso della nota casa alimentare Nestlé nella causa T-509/25.
Ancora una volta una recentissima pronuncia riporta al centro delle strategie d’impresa il tema della scelta del marchio: un nome può essere commercialmente efficace e, allo stesso tempo, non essere tutelabile in esclusiva.
La questione non riguarda solamente i grandi gruppi. Un segno debole o di portata descrittiva espone qualsiasi imprenditore al rischio che emerge quando l’azienda ha già investito in comunicazione, confezioni e distribuzione, cioè quando cambiare nome costa di più. Il caso FITNESS, che ha attraversato oltre quindici anni di contenzioso, lo dimostra in modo evidente.
La questione è sempre attuale perché il marchio è, per un’impresa, uno dei beni immateriali di maggior valore: identifica l’origine dei prodotti, concentra la reputazione costruita nel tempo e consente di opporsi ai concorrenti che imitano.
Ogni pronuncia che chiarisce il confine tra segno registrabile e segno descrittivo incide quindi direttamente sulle scelte di chi deve dare un nome a un nuovo prodotto, a una nuova linea o a una nuova attività.
Il caso: un marchio registrato nel 2005 e contestato per anni
Il 20 novembre 2001 l’azienda multinazionale svizzera nel settore alimentare e delle bevande, Société des produits Nestlé SA, ha presentato domanda per la registrazione del marchio verbale FITNESS, giunto a registrazione il 30 maggio 2005 con il numero 002470326 per prodotti delle classi 29, 30 e 32, tra cui cereali, latticini e preparati alimentari a base di latte, e bevande.
Il 2 settembre 2011 la società rumena European Food SA ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di invalidità del citato marchio dell’UE, sostenendo che il termine fosse descrittivo e privo di carattere distintivo per quei prodotti.
Ne è seguito un procedimento lungo e articolato, con più ricorsi e più pronunce in sede amministrativa. Il 26 maggio 2025 la Quinta Commissione di ricorso ha infine concluso per il carattere descrittivo del marchio.
Il caso viene portato in sede giurisdizionale: il 28 luglio 2025 la Nestlé ha impugnato la decisione della Commissione di Ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e la Nona sezione di quest’ultimo organo giudiziario ha deciso il 16 settembre 2026.
Un primo dato di particolare interesse per la figura dell’imprenditore è la durata: dal deposito della domanda di nullità alla pronuncia del Tribunale sono passati circa quindici anni, durante i quali la solidità del titolo è rimasta in discussione.
Perché «FITNESS» è stato ritenuto descrittivo
Il cuore della decisione è rappresentato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE), che esclude dalla registrazione i segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi, tra cui la loro destinazione.
Il Tribunale europeo ha valutato la percezione del pubblico anglofono dell’Unione. Per questo pubblico il termine «fitness» evoca direttamente la “buona forma fisica” e, riferito ad alimenti e bevande, indica la qualità degli stessi di contribuire a mantenerla. Tra il significato del segno e i prodotti esiste quindi un legame sufficientemente diretto e concreto.
La ratio è nota ma merita di essere ricordata per l’importanza che riveste nell’individuazione del segno distintivo rappresentato dal marchio. La disciplina europea vuole evitare che termini necessari a tutti gli operatori per descrivere i propri prodotti vengano riservati in esclusiva ad una sola impresa.
Quanto più un nome è immediato e comunicativo, tanto più rischia di rientrare in questa categoria.
Questo non significa che ogni nome evocativo sia escluso. Il diritto europeo distingue tra il segno che descrive e quello che si limita a suggerire, e quest’ultimo può essere registrato. Il confine, però, è sottile e si valuta caso per caso, in relazione ai prodotti e al pubblico di riferimento: la stessa parola può essere distintiva in un settore e descrittiva in un altro.
Qui il legame tra «fitness» e alimenti che contribuiscono alla forma fisica è stato giudicato troppo diretto per lasciare spazio ad una funzione distintiva del segno.
Le prove nel procedimento davanti all’EUIPO
La sentenza ha un secondo profilo di non trascurabile rilievo. Nestlé aveva contestato che si potessero esaminare elementi di prova presentati da European Food per la prima volta davanti alla Commissione di ricorso. Il Tribunale UE ha confermato che l’EUIPO dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare prove tardive, soprattutto quando sono rilevanti per l’esito e si inseriscono nel quadro probatorio già delineato, e che il suo controllo si limita a verificare l’assenza di errori manifesti di valutazione.
Per chi gestisce un marchio il messaggio è pratico: la tutela non si esaurisce nel deposito. Quando il titolo viene attaccato, la strategia probatoria pesa quanto la qualità del segno, e la regola del «tutto entro i termini» non è un’ancora di salvezza.Anche una fase processuale apparentemente chiusa può essere riaperta, come mostra la storia stessa di questo contenzioso.
Cosa significa per gli imprenditori
La scelta del marchio è già parte della strategia di tutela, e la vicenda che ha interessato il segno FITNESS suggerisce alcune prudenziali regole.
- Distinguere l’efficacia commerciale dalla registrabilità: un nome che identifica subito il prodotto dicendo cosa fa e a cosa serve convince il consumatore, ma proprio per questo può non essere riservabile a una sola impresa.
- Evitare termini che descrivono qualità o destinazione: per alimenti e bevande, l’uso di parole come «fitness», «salute» o «bio» sono tipicamente di libero uso e difficilmente proteggibili.
- Puntare su segni distintivi o di fantasia, oppure combinare un elemento descrittivo con una componente verbale e/o figurativa davvero caratterizzante.
- Considerare il rischio nel tempo. Un marchio descrittivo registrato per errore può essere attaccato da terzi anche a distanza di anni, come è accaduto per il caso FITNESS, a sei anni dalla registrazione.
Una possibile arma per chi si difende è data dalla dimostrazione che il segno ha acquisito carattere distintivo attraverso un uso intenso: una prova, tuttavia, certamente costosa e dall’esito incerto.
Investire a monte in un nome solido costa molto meno che difendere a valle un titolo debole e fragile.
Conclusioni
La sentenza resa all’esito del caso T-509/25 non introduce un principio nuovo, ma ancora una volta conferma, con un caso concreto e recente, che la scelta del marchio resta una delle decisioni più delicate per chi fa impresa.
>Un segno descrittivo può portare risultati nel breve periodo e trasformarsi, anni dopo, in un titolo annullato, con la perdita dell’esclusiva proprio sul nome più riconoscibile.
Per questo la valutazione di distintività va fatta prima del lancio e non quando il problema è già in fase di contenzioso.
