Recentemente ho potuto approfondire il tema attraverso la redazione della tesi di laurea in diritto della sicurezza del lavoro e diritto privato dal titolo:
Esoscheletri intelligenti
tra sicurezza sul lavoro, intelligenza artificiale e normativa privacy.
All’interno di questo contributo è presente un breve estratto dei temi analizzati e discussi, con l’obbiettivo di agevolare l’attività di tutti quei datori di lavoro virtuosi che sono intenzionati ad introdurre questi dispositivi all’interno dei luoghi di lavoro.
Per coloro che sono interessati alla lettura completa dell’elaborato, si segnala che il testo integrale è disponibile semplicemente su richiesta.
Indice
La diffusone dei disturbi muscolo-scheletrici
L’analisi è partita dallo studio di un fenomeno sempre più diffuso all’interno dei siti produttivi europei. Come anche dimostrato dalla Relazione prodotta dall’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (EU-OSHA), i disturbi muscolo-scheletri (di seguito anche “DMS“) rappresentano il problema di salute professionale più diffuso in Europa, colpendo i lavoratori di tutte le età in tutti i settori e occupazioni, rappresentando pertanto un grave onere finanziario per le aziende e le economie.
L’assenza dal lavoro a causa dei disturbi muscoloscheletrici rappresenta un’elevata percentuale di giornate lavorative perse negli Stati membri dell’UE, oltre a pregiudicare la prestazione e la produttività. I lavoratori affetti da DMS hanno anche maggiori probabilità, in media, di rimanere assenti per un periodo di tempo più lungo.
Inoltre, i lavoratori affetti da DMS possono essere costretti ad abbandonare totalmente il lavoro e, rispetto ai colleghi che non hanno problemi di salute, sono più propensi a credere che non potranno più svolgere lo stesso lavoro una volta raggiunti i 60 anni.
Sempre secondo l’Agenzia, i costi annuali derivanti dai problemi di salute dovuti a tali condizioni di lavoro ammontano a circa il 2 % del prodotto interno lordo dell’Unione europea.
La normativa sulla sicurezza
In via generale e conformemente alla sentenza n. 312/1996 della Corte Costituzionale, il d.lgs. 81/2008 (di seguito anche solo “Decreto”) obbliga il datore di lavoro, in quanto garante della sicurezza, ad effettuare la valutazione di tutti i possibili rischi presenti nell’unità produttiva per eliminali, o quantomeno ridurli al di sotto della soglia di pericolo, con adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dei lavoratori che rispondono al principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile.
In sostanza, prima di ricorrere all’introduzione di nuovi strumenti con finalità preventive, è necessario assicurare un ambiente lavorativo ergonomico per il lavoratore, ai sensi dall’articolo 15 lett. d) del Decreto, cioè il datore deve, in relazione al benessere del lavoratore, assicurare il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro (pause, turnazioni, ecc.) e nella scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, al fine di contrastare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo.
Assumono poi rilievo le disposizioni contenute nel titolo VI del Decreto, dove viene disciplinata l’attività di movimentazione manuale dei carichi. Le disposizioni prevedono in estrema sintesi che il datore di lavoro provveda:
-
ad effettuare un’attenta valutazione di tutti i rischi presenti, inclusi ovviamente i fattori di rischio organizzativi e psicosociali;
-
ad adottare misure per eliminare i rischi riscontrati e, nel caso questo non sia possibile, contenerli attraverso la meccanizzazione dei processi, l’organizzazione del lavoro, la fornitura di mezzi adeguati ai lavoratori
-
a fornire ai lavoratori addetti a tali attività informazioni circa il sistema di sicurezza aziendale adottato e la formazione specifica circa i rischi connessi alla mansione svolta;
-
a sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti, che consiste in accertamenti preventivi e periodici effettuati dal medico competente aziendale.
I dispositivi indossabili
Sicuramente, a seconda della particolarità del lavoro, è possibile che le misure ergonomiche non siano sufficienti a mitigare il rischio.
E’ evidente l’esistenza di molti luoghi di lavoro in cui, ad esempio, non essendo legati ad una postazione specifica (come l’attività di consegna di mobili o tante altre attività come quelle di soccorso), misure ergonomiche di progettazione ulteriori non possono essere implementate a causa dei mutevoli requisiti ambientali.
All’interno del Discussion paper del 2019, l’Agenzia evidenzia l’utilizzo di un particolare strumento indossabile, la cui rapida diffusione ed interesse all’interno delle unità produttive deriva proprio dalla capacità di quest’ultimo di prevenire e ridurre i disturbi muscolo scheletrici dei prestatori di lavoro.
In tutte quelle attività dove i rischi per la salute del lavoratore sono collegati a posture scorrette e sforzi ripetuti ed eccessivi, gli esoscheletri possono offrire la possibilità di migliorare le condizioni di lavoro e prevenire rischi,
Vediamo insieme cosa sono.
Gli esoscheletri intelligenti
In generale, possiamo definire gli esoscheletri come attrezzature e tecnologie robotiche indossabili dal lavoratore o comunque integrabili con le funzioni umane, e dunque con l’attività lavorativa.
Sono, in breve, sistemi di assistenza personale che agiscono sul corpo in modo meccanico e che sono in grado di migliorare o sostenere la forza dell’utente-lavoratore.
Gli esoscheletri analizzati in questa sede appartengono a quella categoria di dispositivi costituiti da componenti meccanici e motori elettrici di azionamento, per supportare i movimenti umani. Con questo supporto, i dispositivi forniscono ulteriore forza e quindi aumentano le prestazioni di un lavoratore riducendo, inoltre, lo stress fisico causato dalla particolare tipologia di prestazione lavorativa.
L’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale ha poi ampliato ulteriormente l’efficienza di un esoscheletro, rendendolo “intelligente” e quindi capace di attivarsi automaticamente solo quando l’operatore si accinge ad afferrare un peso e fornendo una forza variabile in base al tipo e all’entità del movimento.
In base al movimento dell’uomo, grazie alla presenza di sensori e di bracciali wireless posizionati sull’avambraccio del lavoratore, il motore fornisce una regolazione all’estensione della molla, riducendo così i tipici consumi energetici presenti nei sistemi “classici” che utilizzano motori più grandi, più costosi e più pesanti.
AI ACT e adempimenti connessi
L’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale all’interno di questi dispositivi consentono di analizzare le recentissime norme dell’AI ACT, valutando nel concreto quali disposizioni possono essere applicate alla fattispecie analizzata nel contesto della sicurezza sul lavoro.
Il Regolamento ha previsto tre livelli di rischio derivanti dalla produzione e/o commercializzazione di sistemi di AI o modelli di AI per finalità generali. Un modello piramidale di classificazione dei sistemi di AI, in cui possiamo trovare quelli considerati inaccettabili in cima, seguiti da quelli considerati a rischio alto in mezzo e concludendo con quelli che presentano rischi minimi alla base.
Ciò che risulta interessante, dopo aver escluso che gli esoscheletri rientrino nella categoria dei sistemi di AI inaccettabili, è capire se gli esoscheletri intelligenti possano essere definiti ad alto rischio ovvero a rischio minimo, dal momento che la maggior parte degli obblighi previsti dal Regolamento ricadono proprio sui primi.
Da quanto emerge dall’analisi dell’articolo 6 dell’AI ACT (compresi gli allegati e le norme di armonizzazione ivi richiamati) si potrebbe concludere che la classificazione degli esoscheletri intelligenti dipenda da come un Fornitore registri e qualifichi il proprio prodotto di esoscheletri come DPI (e quindi conformemente al Regolamento DPI) o come attrezzature di lavoro (e quindi come una macchina ai sensi del recente Regolamento macchine).
Concludendo, definire se gli esoscheletri intelligenti siano DPI o strumenti di lavoro, risulta centrale anche ai fini dell’applicazione dell’AI ACT.
Gli adempimenti del Deployer
Di interesse sono gli adempimenti che il datore di lavoro (definito “Deployer”) deve osservare, nel caso in cui il dispositivo fosse classificato come ad alto rischio ai sensi del titolo III del già citato Regolamento. Si segnala che abbiamo analizzato i ruoli disciplinati dall’AI ACT all’interno dell’articolo Provider e Deployer nell’AI Act: chi sono e cosa fanno? a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
Senza entrare nel merito dei singoli adempimenti e rinviando al contenuto integrale della tesi, si evidenzia in primis che gli obblighi previsti dal’AI ACT riguardano principalmente i Fornitori/Provider (cioè i soggetti che hanno progettato e venduto il sistema) e non i datori di lavoro.
Per quanto riguarda specificatamente l’attività dei Deployer, è l’articolo 26 dell’AI ACT ad imporre le principali prescrizioni, con particolare riferimento ai paragrafi dall’1 al 7.
Tra i vari Considerando applicabili, pare significativo citare in questa sede il 171, dove viene previsto il diritto in capo agli interessati di ottenere una spiegazione qualora la decisione di un Deployer si basi principalmente sugli output di determinati sistemi di IA ad alto rischio e qualora tale decisione produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tali persone. Questa previsione ricorda molto il dispositivo di cui all’articolo 22 del GDPR, che abbiamo recentemente analizzato nell’articolo La gestione algoritmica delle risorse umane: il caso GLOVO.
È poi l’articolo 86 a riempire di contenuto le previsioni inserite nel Considerando 171, limitando l’applicabilità di tale diritto ai soli sistemi di AI ad alto rischio elencati nell’allegato III.
Si sottolinea che l’allegato in questione non contiene riferimenti diretti o indiretti alla fattispecie degli esoscheletri intelligenti.
GDPR e liceità del trattamento
Nell’ elaborato è stata analizzata la disciplina prevista dal Codice privacy e dal GDPR sotto duplici aspetti, tutti applicabili ai trattamenti effettuati tramite gli esoscheletri intelligenti per finalità legate alla sicurezza sul lavoro.
La presenza di sensori e di bracciali wireless posizionati sull’avambraccio dei lavoratori consentono a particolari dispositivi di esoscheletri intelligenti di raccogliere una serie di dati personali, come:
I. dati relativi alla geolocalizzazione,
II: dati relativi al momento di attivazione del dispositivo (cioè, quando avviene l’attività di picking da parte del prestatore di lavoro)
III: dati relativi alla salute come frequenza cardiaca e livello di affaticamento.
Senza entrare in questa sede all’interno del tema dei controlli a distanza, la cui analisi viene rinviata al nostro articolo Videosorveglianza e controllo datoriale ecco le regole da rispettare, si segnala che l’aspetto centrale ai fini della “Compliance GDPR” è la ricerca della corretta base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento sulla protezione dei dati personali.
Il ragionamento seguito si basa sulla disciplina antinfortunistica, prendendo in considerazione non solo la procedura sulla valutazione dei rischi ma anche i più recenti orientamenti in merito al cosiddetto “principio di precauzione e dell’azione preventiva” e la giurisprudenza costante in merito all’interpretazione dell’articolo 2087 del c.c.
L’intera esegesi del ragionamento si presta ad essere difficilmente sintetizzabile in questa sede, motivo per cui si rinvia al contenuto integrale della tesi per i lettori più interessati.
Conclusioni
In questo Abstract abbiamo condensato i punti normativi più rilevanti per consentire, ai datori di lavoro di avere una panoramica delle problematiche giuridiche da affrontare per l’introduzione di questi dispositivi conformemente alle disposizioni di legge.
All’interno del testo integrale troverete l’analisi anche di altri temi connessi, come ad esempio il problema qualificatorio degli esoscheletri tra DPI e strumenti di lavoro; la valutazione dei rischi che possono essere subiti dai lavoratori che utilizzano gli esoscheletri; gli adempimenti privacy trasversali come la formazione del personale sul trattamento dei dati, il registro dei trattamenti, la valutazione di impatto privacy e il tema dei controlli a distanza.
Concludendo e sintetizzando il ragionamento svolto, pare rendersi legittimo l’utilizzo degli esoscheletri intelligenti unicamente se rappresentano l’extrema ratio per tutelare i prestatori di lavoro, cioè se sono stati valutati ex-ante tutte le misure di prevenzione meno invasive disponibili e che, non adattandosi al contesto aziendale o non riuscendo efficacemente a ridurre il rischio, rendono necessario introdurre gli esoscheletri all’interno dei luoghi di lavoro.
In sintesi, gli esoscheletri intelligenti possono essere introdotti solo dopo ad un’attenta valutazione dei rischi (ai sensi del GDPR e del Decreto 81/2008) in relazione alle misure di prevenzione disponibili, che dimostri la necessità di utilizzare proprio gli esoscheletri.
Solo in questo contesto così descritto, l’introduzione degli esoscheletri intelligenti pur non essendo specificatamente obbligatoria, pare lecita.
Considerazioni personali
L’intento della tesi, non era solamente quello di fornire un’analisi verticale ad una determinata fattispecie, ma si allarga al tentativo di evidenziare le difficoltà regolatorie dei nostri tempi, soprattutto alla luce delle innovative scoperte tecnologiche applicate al settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È bene sottolineare che gli attuali strumenti regolatori, non appaiono sufficienti a chiarire i dubbi interpretativi e qualificatori di questi strumenti utilizzati ai fini della sicurezza sul lavoro. Ma una regolamentazione specifica relativa a questi strumenti, non risolverebbe i problemi esistenti.
La dottrina che evidenzia la rischiosità connessa alla over-regulation da parte dell’UE pare condivisibile, quanto meno in parte, nonostante le virtuose finalità perseguite dai legislatori europei.
Difatti, il “soffocamento normativo” in tema di digitale nell’UE pare inficiare molto sulla competitività internazionale delle Aziende nel nostro continente, nonostante molti dei Regolamenti europei promuovano la libera circolazione e non la protezione fine a sé stessa.
Questo bilanciamento di interessi deve necessariamente adeguarsi ed evolversi con la stessa rapidità con cui cui le nuove tecnologie si diffondono, cercando, attraverso il Diritto, di perseguire un giusto equilibrio che non permetta la prevaricazione di un interesse rispetto all’altro.
L’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 sanciva che in ogni società, in cui la garanzia dei diritti non veniva assicurata e la separazione dei poteri stabilita, non poteva definirsi come Costituzionale.
Questo paradigma, nonostante siano passati secoli dalla sua affermazione, è ancora oggi l’unica cosa che ci separa dai più temibili autoritarismi e dalle più subdole finte-democrazie del nostro tempo, un elemento da non dimenticare.