Oggi basta un “click” per scattare una foto e, con la stessa immediatezza, pubblicarla online o su un social network. Le immagini sono diventate uno degli strumenti più efficaci per comunicare, attirare attenzione e diffondere contenuti, ma questo non significa che possano essere utilizzate liberamente. Torniamo spesso su questo tema, perché la giurisprudenza continua a confrontarsi con casi di fotografie usate in modo illecito, offrendo chiarimenti importanti su una disciplina che, pur apparendo semplice, continua a porre dubbi applicativi molto concreti.
Con Sentenza 1169-2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio particolarmente interessante. L’uso non autorizzato dell’immagine di una persona può generare un danno patrimoniale anche quando non vi sia un vero e proprio scopo di lucro. Ciò che conta, infatti, è l’utilità ricavata dalla diffusione dell’immagine, anche solo in termini di visibilità, richiamo comunicativo o promozione indiretta.
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Indice
Il caso
Un’associazione non a scopo di lucro utilizza una fotografia che ritrae una minore sul proprio sito web e sulla propria pagina Facebook. L’associazione non aveva mai acquisito preventivamente il consenso della minore né quello dei suoi genitori. Questi ultimi agiscono quindi in giudizio. La Corte territoriale, però, non riconosce alcun risarcimento del danno. La Corte, infatti, esclude il danno non patrimoniale, ritenendo che esso non possa considerarsi automatico per il solo fatto che sia stato commesso un illecito e che, dunque, non sia “in re ipsa”.
Inoltre, la Corte esclude anche il danno patrimoniale, sul presupposto che l’associazione non avrebbe utilizzato l’immagine con finalità commerciali e che, pertanto, non si potrebbe neppure parlare di “prezzo del consenso”.
Proprio su quest’ultimo punto la posizione della Cassazione risulta particolarmente interessante.
Il Giudizio della Cassazione sul danno non patrimoniale
Secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto illecito il comportamento dell’associazione, ma aveva escluso il danno non patrimoniale perché non era stata raggiunta una prova sufficiente delle concrete conseguenze pregiudizievoli subite dalla minore e dai genitori.
In altre parole, per i giudici di legittimità il danno non patrimoniale non può essere considerato automatico per il solo fatto che vi sia stata una pubblicazione illecita dell’immagine. Infatti, occorre dimostrare che da quella condotta siano effettivamente derivate conseguenze negative sul piano personale o morale. Su questo punto, quindi, la Cassazione non ha censurato la valutazione del giudice di merito.
Il Giudizio della Cassazione sul danno patrimoniale
Diversa, invece, è la conclusione sul danno patrimoniale. La Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva escluso qualsiasi pregiudizio economico solo perché l’associazione non perseguiva uno scopo di lucro in senso stretto.
Per la Suprema Corte, infatti, questo ragionamento è eccessivamente riduttivo. Anche un soggetto non commerciale può ottenere un’utilità economica, o comunque un vantaggio, dall’uso dell’immagine altrui quando la impiega come strumento di comunicazione per aumentare visibilità, seguito e capacità attrattiva.
La Corte sottolinea che, in questo caso, il volto della minore era stato utilizzato non in modo neutro o occasionale, ma come immagine dal forte impatto simbolico, idonea a catturare l’attenzione dei visitatori del sito e dei social dell’associazione. Proprio per questo, l’utilizzo dell’immagine integra lo sfruttamento di un bene economicamente valutabile, cioè il diritto all’immagine della persona ritratta. Quando tale sfruttamento avviene senza consenso, il vantaggio ottenuto da chi pubblica si traduce in un corrispondente danno economico per il titolare dell’immagine.
Da qui il richiamo al criterio del “prezzo del consenso”: quando non sia possibile provare in modo puntuale una specifica perdita economica, il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa, individuando la somma che, con ragionevole probabilità, sarebbe stata richiesta per autorizzare quella pubblicazione. La Cassazione chiarisce che questo criterio non presuppone necessariamente finalità commerciali in senso stretto, ma richiede una valutazione concreta dell’utilità ricavata dall’autore della pubblicazione e delle modalità con cui l’immagine è stata sfruttata.
L’evoluzione del prezzo del consenso
In tema di risarcimento del danno da pubblicazione non autorizzata dell’immagine di una persona fisica, la giurisprudenza ha offerto nel tempo riferimenti particolarmente interessanti.
La Corte, per prima cosa, ha ricondotto il danno patrimoniale da pubblicazione non autorizzata della fotografia al vantaggio economico che il soggetto ritratto avrebbe potuto ottenere negoziando il proprio consenso alla pubblicazione. In questa prospettiva, il prezzo del consenso non rappresenta una sanzione, ma il criterio attraverso cui si “restituisce” al titolare dell’immagine il valore economico che altri ha sfruttato senza titolo.
Con una seconda importante pronuncia, la n. O_C.C._11768_2022 ha chiarito che questo criterio non opera in astratto né automaticamente. La Cassazione afferma che anche la persona non nota può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale tramite il prezzo del consenso, ma solo se, in concreto, l’uso dell’immagine presenta un apprezzabile valore economico. Nel caso deciso nel 2022, la domanda fu respinta perché si trattava di una ripresa brevissima, priva di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, e riferita a una persona di scarsa notorietà.
La vera novità dell’ordinanza n. 1169/2026 è che la Cassazione sposta l’attenzione dalle sole finalità commerciali “in senso stretto” alla più ampia nozione di utilità comunicativa.
La Corte afferma, in sostanza, che anche un’associazione non lucrativa può sfruttare economicamente un’immagine se la utilizza per attirare attenzione, aumentare la propria visibilità, consolidare il seguito o rendere più efficace la propria comunicazione.
Oggi, quindi, il valore economico dell’immagine non passa soltanto dalla vendita o dalla pubblicità tradizionale, ma anche dalla cosiddetta economia dell’attenzione.
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Conclusioni
Nella giurisprudenza della Cassazione, il prezzo del consenso sta assumendo un rilievo sempre maggiore. In origine era utilizzato soprattutto nei casi di sfruttamento pubblicitario tradizionale dell’immagine. Oggi, invece, viene sempre più considerato anche nei contesti digitali, dove il valore economico dell’immagine si misura nella sua capacità di generare attenzione, reputazione e coinvolgimento.
È proprio questo il profilo più interessante dell’ordinanza del 2026.
La Corte invita a non guardare soltanto al lucro in senso stretto, ma anche all’utilità concreta che può derivare dall’uso dell’immagine altrui come strumento di comunicazione.
Resta comunque centrale il piano probatorio. Per invocare il prezzo del consenso non è sufficiente allegare l’uso illecito dell’immagine. Occorre invece fornire al giudice elementi concreti: il contesto della pubblicazione, la durata, la funzione comunicativa dell’immagine, la visibilità del canale utilizzato, il pubblico raggiunto e l’utilità ottenuta da chi ha diffuso il contenuto.
[Sull’uso delle immagini sul web: Le immagini nel web: come usarle in modo legalmente corretto]
