Torna ciclicamente all’attenzione dei media il tema della protezione dei dati nell’utilizzo e nella pubblicazione di foto. Di interesse generale, l’argomento diviene tanto più importante quando a dover essere tutelati sono i dati personali e la privacy dei soggetti ritratti nelle immagini.
Nel suo comunicato stampa del 25 agosto 2020, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ricordato ai media che, anche in ambito giornalistico, la normativa tutela i minori. Il diritto del minore alla riservatezza è primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Occorre quindi adottare particolari cautele per evitare di esporre soggetti minorenni a conseguenze negative per lo sviluppo connesse alla diffusione di materiale che li ritragga.
In tema di immagini personali di minori, risulta poi interessante la recente sentenza n. 403/2020 del Tribunale di Chieti. Nel contesto di un divorzio, ai genitori è stato vietato di pubblicare foto del figlio 17enne sui social, in mancanza del suo consenso. L’Art. 2-quinquies del Codice privacy riconosce valido il consenso espresso dal soggetto almeno 14enne per accedere a servizi di società dell’informazione. E analogamente, anche per il trattamento di immagini personali, il soggetto minorenne, oltre una certa età, va ritenuto in grado di assumere le proprie decisioni consapevolmente.
Val la pena di estendere il focus comprendendo anche gli adulti. Chiariamo quindi i dubbi più frequenti in materia di raccolta e trattamento di immagini personali.
Indice
Che tipo di dati sono le immagini?
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Solitamente, le immagini che ritraggono le persone NON costituiscono dati sensibili o particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, bensì semplici dati personali. L’immagine di una persona va tuttavia considerata dato particolare (biometrico) se sottoposta a tecniche automatiche di riconoscimento del volto. Può altresì rientrare tra i dati sensibili quando, oltre a identificare la persona, permette di evincere altre informazioni come le sue convinzioni religiose (ad es. in occasione di una cerimonia), le opinioni politiche, l’orientamento sessuale, o le sue condizioni di salute.
Fotografare ≠ Pubblicare
Il consenso a farsi fotografare (o riprendere) non corrisponde al consenso alla pubblicazione del materiale raccolto. Al contrario, possiamo accettare che qualcuno riprenda la nostra immagine, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderla tramite internet. La pubblicazione di foto di persone rappresenta un’attività diversa dalla semplice raccolta, la quale potrebbe avere come finalità il solo uso privato, assolutamente legittimo anche in assenza di consenso. Ove possibile, è quindi importante essere consapevoli della destinazione che potrà avere un’immagine fin dal momento della sua raccolta.
Come rispettare i diritti degli interessati?
Le persone hanno il diritto di restare non conosciute al pubblico, e devono pertanto potersi opporre alla pubblicazione del proprio ritratto. La pubblicazione, infatti, può sussistere solo in presenza di una base giuridica valida per il trattamento dell’immagine (tipicamente, il consenso dell’interessato, o il legittimo interesse del Titolare). Escludiamo il caso eccezionale di personaggi famosi o già noti al pubblico. Per le persone comuni, è buona norma poter provare che i soggetti siano informati e consenzienti sull’uso che sarà fatto della loro immagine.
Il criterio fondamentale è l’identificabilità del soggetto
Il consenso dell’interessato per la pubblicazione di un’immagine NON è necessario nei casi in cui sia impossibile riconoscere la persona. I dettagli saranno rilevanti. Posizione del soggetto, focus su determinati dettagli anatomici, condizioni di luce, ecc. Allo stesso modo, fotografie di scenari naturali e/o urbanistici dove le persone siano state riprese solo incidentalmente, potranno tendenzialmente essere pubblicate anche senza il consenso degli interessati. In linea generale, invece, se si procede a effettuare scatti fotografici e si decide di pubblicarne alcuni dove le persone risultano riconoscibili, si dovrà previamente acquisire il consenso degli interessati i quali dovranno essere adeguatamente informati.
Quali regole in caso di manifestazioni pubbliche?
A condizione di non arrecare danni ad alcuno, è generalmente consentito scattare e pubblicare foto di persone in pubblico. L’oggetto principale dello scatto, tuttavia, non deve essere l’individuo ritratto, ma l’evento stesso. Anche nel caso di eventi pubblici, infatti, la legge non autorizza la pubblicazione di foto di persone in primo piano. In questo caso, si suggerisce di acquisire il consenso esplicito delle persone ritratte, da considerarsi tanto più necessario quanto più queste risultino riconoscibili.
Il diritto di opposizione prima di tutto
Scopri anche Come gestire le richieste di accesso ai dati personali?
Sia che gli interessati abbiano prestato il consenso alla pubblicazione, sia che questa sia avvenuta sulla base del legittimo interesse del Titolare, è sempre importante garantire la possibilità per gli interessati di avanzare eventuali richieste di opposizione. Pertanto, anche successivamente alla pubblicazione dell’immagine di una persona, in caso questa lo richieda, occorre intervenire tempestivamente, eliminandola completamente, o tagliando il volto dall’immagine, o riducendo la definizione fino a rendere il soggetto in questione non riconoscibile.
Come comportarsi in caso di soggetti minorenni?
Chiudiamo questo breve compendio riprendendo il caso di soggetti minorenni. La regola generale è che il consenso va acquisito da entrambi i genitori o da chi eserciti la responsabilità genitoriale. Contemporaneamente, in questi scenari occorre non trascurare i diritti dei minori stessi, che dovrebbero essere informati quando le loro immagini vengono raccolte e utilizzate. Quindi, come già illustrato in apertura, a seconda del contesto e dell’età del minore, potrebbe essere utile coinvolgere anche il minorenne nell’acquisizione del consenso.