Recentemente sono state emanate due interessanti sentenze che hanno due cose in comune. La prima è che coinvolgono la RAI e importanti programmi del suo palinsesto; la seconda è che, in entrambe, i giudici contestano l’eccessiva lunghezza dei procedimenti del Garante.
Quest’ultimo profilo è particolarmente delicato, perché può diventare un motivo di ricorso nelle future impugnazioni dei provvedimenti dell’Autorità. Vediamo di cosa si tratta.
Indice
Introduzione
Come noto, il rispetto dei termini procedimentali rappresenta una garanzia fondamentale dell’azione amministrativa, soprattutto quando si tratta dell’esercizio di poteri sanzionatori. Anche le autorità indipendenti, seppur dotate di ampia autonomia operativa, hanno l’obbligo di rispettare prescrizioni poste a presidio di valori costituzionalmente protetti, quali la certezza del diritto e il giusto processo.
Anche il Garante è chiamato a rispettare questi principi, e ce lo ricordano le due sentenze in commento.
Il caso Sangiuliano
La prima vicenda riguarda un provvedimento sanzionatorio del Garante n. 621 del 23 ottobre 2025, di cui è destinataria Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Rai), accusata di aver violato la normativa in materia di diffusione dei dati personali. In particolare, viene sanzionata la diffusione di registrazioni private, durante la trasmissione “Report”, tra il Ministro della Cultura e la moglie, aventi ad oggetto la nomina della dott.ssa Boccia come consulente del Ministro.
Il provvedimento del 23 ottobre 2025 conclude un procedimento avviato a seguito di una segnalazione del Ministro dell’8 dicembre 2024. Alla segnalazione segue una fase di richieste di informazioni alla RAI, che si chiude con l’avvio formale del procedimento il 14 aprile 2025; si arriva poi alla sanzione del 23 ottobre 2025 con l’emanazione del provvedimento.
La sentenza Sangiuliano
La Rai impugna il provvedimento del Garante e il Tribunale di Roma, nel mese di gennaio, accoglie il ricorso, annullando la sanzione. La Rai contesta in particolare che l’informazione diffusa fosse davvero “non essenziale” e critica la modalità di diffusione ritenuta dal Garante eccessivamente spettacolarizzata. Il giudice, accogliendo il ricorso, bilancia libertà di informazione e tutela dell’onore e della reputazione, ribadendo la prevalenza del diritto di cronaca, specie nel giornalismo d’inchiesta, cui l’ordinamento riconosce una tutela più ampia e criteri qualitativi meno rigidi. Quanto all’“essenzialità”, richiama il dovere di evitare dettagli privati salvo che siano pertinenti e di interesse pubblico: nel caso, le registrazioni, pur personali, attengono all’assegnazione di una carica istituzionale e quindi presentano un evidente interesse pubblico.
Oltre a ciò, però, il Tribunale contesta anche la tardività del provvedimento sanzionatorio.
La sentenza della Cassazione sulla diffusione di e-mail
La seconda sentenza riguarda un provvedimento del Garante che ammoniva la Rai in merito alla diffusione di due e-mail in alcune trasmissioni televisive. In questo caso, il procedimento era stato avviato a seguito di un reclamo presentato il 25 novembre 2021, per la ritenuta lesività della diffusione rispetto alla privacy dell’interessato.
Il Garante procede alla comunicazione dell’avvio del procedimento il 10 agosto 2021, emanando poi il provvedimento sanzionatorio n. 297 del 6 luglio 2023.
Il Tribunale di Roma, a seguito del ricorso della Rai, aveva annullato il provvedimento unicamente per la tardività. Secondo il Tribunale, infatti, il termine di 9/12 mesi previsto nel regolamento del Garante n. 2/2019 per le decisioni sui reclami è da considerarsi perentorio.
Il ricorrente e il Garante hanno impugnato la sentenza del Tribunale avanti la Corte di Cassazione, la quale ha confermato il giudizio del Tribunale.
Cosa unisce le due sentenze?
Entrambe le decisioni annullano i provvedimenti del Garante sulla base di un’eccezione procedurale di grande importanza: il superamento del termine per la decisione.
Cosa dice la procedura del Garante
A livello normativo si lamenta la violazione dell’art. 143 del Codice privacy e dell’art. 8 del regolamento n. 2/2019 del Garante. Entrambi stabiliscono il termine entro il quale il Garante deve decidere sui reclami, individuandolo in 9 mesi, prorogabili a 12 nei casi di complessità istruttoria, previa comunicazione all’interessato. In aggiunta, si ritiene violato il punto 2 dell’allegato B del regolamento del Garante n. 2/2019, dove si specifica che, a seguito della comunicazione delle presunte violazioni, il termine da rispettare è di centoventi giorni.
Come si qualificano i termini nell’ordinamento processuale
I termini sono un istituto previsto dall’ordinamento per assicurare l’attuazione del principio della ragionevole durata, ossia garantire all’interessato la conclusione del processo o del procedimento in tempi ragionevoli.
I primi impongono il compimento di un atto entro una scadenza temporale che, se non rispettata, provoca la decadenza dal potere, ossia la perdita della possibilità di esercitarlo. I termini ordinatori, al contrario, scandiscono l’andamento di un procedimento o di un processo senza tuttavia comportare una conseguenza automatica di decadenza.
I termini del procedimento del Garante secondo la Cassazione
Nei casi in questione, l’argomentazione di entrambi i giudici ripercorre le orme di una sentenza della Cassazione fondamentale in materia, la n. 18583/2025.
Il ragionamento dei giudici, ormai consolidato, suddivide il procedimento sanzionatorio in due fasi: una fase investigativa e una fase sanzionatoria in senso stretto.
Alla fase investigativa, che riguarda tutte le attività istruttorie svolte prima della notifica dell’avvio del procedimento, viene riconosciuto un termine ordinatorio, a tutela della pienezza dell’istruttoria. In altri termini, non viene imposta una scadenza rigida entro la quale raccogliere gli elementi necessari alla decisione circa l’esercizio del potere sanzionatorio. Decisione che tutela l’interessato stesso, il quale non viene esposto a un procedimento già di per sé lesivo sulla base di elementi meramente aleatori.
La fase sanzionatoria, viceversa, inizia con la notifica della contestazione della violazione all’interessato, che segna l’avvio del procedimento sanzionatorio. Per questa fase è previsto, al contrario, un termine perentorio di centoventi giorni, entro i quali il procedimento deve concludersi, a pena dell’estinzione del potere.
Perché il termine della fase sanzionatoria è perentorio
L’interpretazione dei giudici si fonda sul rispetto di principi costituzionali e riconosciuti dalla CEDU.
Innanzitutto, il principio di certezza del diritto: l’assenza di un termine obbligatorio entro il quale esercitare il potere sanzionatorio, pena la sua perdita, creerebbe una situazione di incertezza per l’interessato, esposto indefinitamente alla minaccia di una sanzione.
In secondo luogo, il diritto di difesa, la cui efficacia verrebbe gravemente compromessa dalla posizione ingiustificatamente sovraordinata che l’amministrazione finirebbe per assumere, situazione inconcepibile in uno Stato di diritto.
La Cassazione, in particolare, richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la definizione legislativa di un limite temporale per l’emissione di una sanzione espressiva della potestà punitiva della pubblica amministrazione, il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso, «risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali di sicurezza giuridica e diritto di difesa».
Senza tali limiti, l’amministrazione verrebbe a trovarsi in una posizione di ingiustificato vantaggio, esponendo il destinatario dell’azione sanzionatoria a una situazione di protratta incertezza difficilmente compatibile con le esigenze del diritto di difesa.
Conclusioni
Seppure la disciplina dei termini possa apparire, a un primo sguardo, un insieme di regole meramente formali, la giurisprudenza più recente mostra invece gli effetti concreti e potenzialmente lesivi che il loro mancato rispetto può determinare.
Anche quando agisce a tutela di diritti fondamentali – tra cui il diritto alla protezione dei dati personali – il Garante per la protezione dei dati personali non può farlo comprimendo in modo ingiustificato altre garanzie di pari rango, come la certezza del diritto e il diritto di difesa.
La ricaduta operativa è significativa: la verifica del rispetto del termine dei 120 giorni nella fase sanzionatoria diventa un possibile snodo preliminare nelle impugnazioni dei provvedimenti del Garante, talvolta idoneo a incidere sull’esito del giudizio anche prima dell’esame dei profili di merito. Dall’altro lato, per l’Autorità il rispetto rigoroso delle scansioni procedimentali è essenziale: errori di forma in questa fase rischiano di spostare l’attenzione dal contenuto sostanziale del provvedimento alla sua tenuta procedurale.
