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Il panorama normativo nazionale
L’implementazione della raccolta dei dati in formato digitale relativi alle prescrizioni sanitarie risale al 2003 con l’istituzione del Sistema Tessera Sanitaria che rappresenta attualmente, tra le altre funzioni, il canale dedicato alla formulazione digitale delle prescrizioni mediche.
La prima forma di dematerializzazione della prescrizione medica è stata quella istituita con il DM 2 novembre 2011 dedicato alle ricette c.d. rosse, ossia relative a farmaci a carico del S.S.N.
Le esigenze determinate dall’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché il riconoscimento sempre maggiore del valore del dato sanitario in termini di mappatura, miglioramento della sanità e adeguatezza prescrittiva (Missione 6 del PNRR, F.S.E.), hanno gradualmente portato a un maggior ampliamento del dovere di emissione di ricetta elettronica che si è esteso anche alla ricetta c.d. “bianca”.
Più esattamente, nel 2025 sono intervenute due disposizioni che hanno rispettivamente disposto che:
- art. 5, c. 10-quinquies, D.L. n. 200/2025 c.d. Decreto Milleproroghe: le modalità elettroniche di emissione delle ricette, come regolamentate dagli artt. 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31/03/2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono obbligatorie e prevalenti rispetto alla ricetta cartacea (fatte salve eccezioni come la mancata predisposizione di adeguata infrastruttura IT a livello regionale);
- art. 1, commi 317 e 318, l.n. 207/2024, Legge di Bilancio: è obbligatoria l’emissione di ricetta dematerializzata per qualsiasi tipologia di ricetta, che sia a carico del servizio pubblico o meno. Dunque, anche per i farmaci prescrivibili con ricetta “bianca”.
Obbligo per il medico libero professionista e strutture sanitarie private
Stabilito a livello normativo che la ricetta cartacea è uno strumento non più conforme rispetto alle esigenze di sanità pubblica, si è posto l’interrogativo sull’applicabilità delle disposizioni citate anche ai medici che non hanno rapporti lavorativi con il Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, esercitano in regime libero professionale c.d. “puro”
Invero, né il D.L. n. 200/2025, né la l. n. 207/2024 chiariscono espressamente l’ambito della loro applicazione e, in particolare, se sono da comprendersi anche le prescrizioni erogate extra S.S.N.
Sul punto, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (A.N.D.I) ha formulato alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (F.N.O.M.C.e.O) apposito quesito partendo dal presupposto che l’obbligo di ricetta bianca dematerializzata non insistesse in capo ai liberi professionisti puri e in considerazione del fatto che le farmacie accettano ancora la ricetta bianca cartacea.
La FNOMCeO non ha accolto le osservazioni di ANDI indicando che la normativa è applicabile in maniera uniforme a qualsiasi tipologia di medico prescrittore.
Ad avviso di chi scrive, l’interpretazione della Federazione pare corretta in assenza di esclusioni espresse da parte del legislatore, ed è altresì in coerenza con la necessaria implementazione del FSE e la progressiva digitalizzazione di plurimi strumenti a disposizione dei sanitari.
In tal senso, sia il medico privato esercente presso il proprio studio e/o presso strutture sanitarie autorizzate dovrà ottenere le credenziali per l’accesso al sistema Tessera Sanitaria e provvedere, quando necessario, all’emissione delle sole ricette elettroniche dismettendo gradualmente il ricorso al ricettario cartaceo.
Quanto alle strutture sanitarie si consiglia di organizzare una procedura interna che si preoccupi di dare le debite istruzioni operative ai medici (es. modalità di reperimento delle credenziali per il sistema TS, passaggi per la graduale dismissione dei ricettari cartacei, tipologia prescelta di trasmissione al paziente del NRBE e così via) per consentirgli l’elaborazione della ricetta medica elettronica.
Per completezza, si osserva che attualmente non sono previste sanzioni in caso di mancato ricorso alla ricetta dematerializzata, ma si consiglia comunque di adottare misure debite tecniche e organizzative per l’attuazione di questo obbligo normativo non solo per l’importanza dello strumento, ma anche per l’ipotesi prossima in cui le farmacie non accettino più prescrizioni cartacee.
Emissione della ricetta elettronica
Operativamente in cosa consiste l’emissione della ricetta bianca dematerializzata?
In breve, il medico prescrittore deve utilizzare il Sistema Tessera Sanitaria, il quale produrrà un numero univoco per la ricetta denominato Numero Ricetta Bianca Elettronica (N.R.B.E) e questo sarà da comunicare al paziente in una delle seguenti modalità indicate nell’ordinanza n. 884 del 31/03/2022 del Capo della protezione civile:
- in allegato ad un messaggio di posta elettronica sia di posta ordinaria che certificata;
- con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini. In questo caso, il testo del messaggio deve contenete esclusivamente il N.R.B.E o in alternativa è possibile inviate l’immagine del codice a barre della ricetta;
- con comunicazione telefonica del N.R.B.E. da parte del medico prescrittore, al numero di telefono indicato dal paziente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha predisposto una serie di documenti tecnici utili alla formulazione delle ricette bianche in formato elettronico che forniscono dettagliatamente non solo le specifiche tecniche, ma anche i passaggi per l’autenticazione e l’inserimento dei dati per l’ottenimento del N.R.B.E.
