Il Tribunale UE respinge il ricorso di OpenAI Foundation e conferma che il segno «OPENAI» non può essere monopolizzato per una serie di prodotti e servizi legati all’intelligenza artificiale.
Un marchio può coincidere con il nome della tecnologia che descrive?
A tale interrogativo ha recentemente risposto il Tribunale dell’Unione europea (Ottava Sezione), con la sentenza del 15 luglio 2026, decidendo la causa T-555/25, OpenAI, Inc. c. EUIPO.
I giudici confermano il rifiuto parziale del marchio denominativo «OPENAI» per diversi prodotti e servizi delle classi merceologiche 9, 42 e 45: la prima volta che un giudice dell’Unione, e non solo l’EUIPO, si confronta con un segno costruito attorno alla sigla «AI».
La pronuncia si è mossa su due livelli: quello tecnico, dove il rigetto ha interessato un unico impedimento assoluto – la descrittività ex art. 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001 (EUTMR) – e quello, più ampio, dei confini semantici dell’IA.
La sentenza non libera «OPENAI» in ogni uso possibile, ma vieta che il significato descrittivo di «open AI» diventi appannaggio di un’unica impresa, impedendo così che i significati descrittivi di «open AI» siano riservati a un’unica impresa mediante il marchio.
Indice
Come si è arrivati in Tribunale
La fondazione statunitense di San Francisco, OpenAI Foundation (già OpenAI Inc.), il 15 giugno 2023 ha depositato la domanda di marchio UE denominativo «OPENAI» n. 018888426 per le classi 9 (software, app, dispositivi elettronici e hardware informatico, inclusi strumenti per NFT, arte digitale e criptovalute), 38 (servizi di telecomunicazione, trasmissione dati e accesso a Internet, messaggistica, streaming, connettività), 42 (servizi tecnologici e di sviluppo software, quali SaaS, PaaS, cloud, sicurezza dati, sviluppo di piattaforme blockchain/NFT) e 45 (servizi di social networking, moderazione contenuti e verifica dell’identità online).
Con decisione del 5 dicembre 2024, l’Esaminatore EUIPO ha respinto parzialmente la domanda di registrazione di tale marchio, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (UE) 2017/1001, in quanto tale marchio era descrittivo e privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e ai servizi rivendicati relativi a software, servizi digitali e di telecomunicazione, tecnologie cloud/blockchain (NFT) e servizi social/di verifica identità online.
Successivamente con decisione del 10 giugno 2025, la Commissione di ricorso ha confermato il diniego.
La fondazione ha così proposto impugnazione dinanzi al Tribunale UE ex art. 263 TFUE che, il 15 luglio 2026, ha respinto integralmente il ricorso, con condanna alle spese.
Perché «open AI» è considerato descrittivo
A parere dei giudici europei, per il pubblico anglofono dell’Unione, i termini «open» e «AI» restano riconoscibili anche se uniti senza trattino (punto 20). Basta che uno solo dei significati possibili di un segno designi una caratteristica del prodotto o del servizio perché scatti l’impedimento alla sua registrazione come marchio (punto 25).
«Open AI» si presta a una varietà di letture – quali IA accessibile, basata su logiche open source, oppure trasparente (punti 21, 30, 37) – ma è la prima a reggere l’impianto della decisione.
Per il Tribunale cade anche ogni obiezione su cui la ricorrente ha tentato di far leva secondo cui gli esaminatori dell’EUIPO avrebbero letto «open» come «open source» (punti 27-29), così come è caduta ogni obiezione circa la presunta originalità linguistica: «open AI» segue le normali regole grammaticali inglesi, senza dover comparire in un dizionario per essere descrittiva (punti 35-40). Per il pubblico, «OPENAI» equivale a «accessible or non-restricted artificial intelligence» (punto 55).
A giudizio del Tribunale di primo grado dell’UE, il segno considerato nel suo insieme non crea un’impressione sufficientemente distante dalla mera somma delle sue componenti (punti 40-41), tanto che il pubblico rilevante possa intenderlo come «accessible or non-restricted artificial intelligence» (punto 55).
Essere famosi non equivale a essere distintivi
Nella propria difesa OpenAI Foundation ha cercato altresì di far leva sulla propria notorietà presso il pubblico dei consumatori ma neppure tale argomentazione è stata accolta dai giudici europei per i quali la reputazione discende dall’uso concreto ed effettivo del segno, estraneo alla valutazione ex art. 7(1)(c) ancorato alle qualità intrinseche del segno. Semmai, l’uso rileva in sede di art. 7(3) (punto 60) ma di certo la notorietà di «OpenAI» come impresa non è idonea a «salvare» il segno sul piano della descrittività intrinseca.
In sintesi, per il Tribunale UE essere un’azienda conosciuta non vuol dire conferire carattere distintivo ad un nome descrittivo.
Precedenti in altri Paesi? Non vincolano l’EUIPO
I giudici europei non hanno accolto neppure l’ulteriore motivo invocato da OpenAI Foundation che ha richiamato marchi anteriori analoghi già concessi dall’EUIPO, o registrati in oltre trenta ordinamenti extra-UE: il sistema del marchio UE resta autonomo, e parità di trattamento e buona amministrazione trovano un limite nel principio di legalità e in un esame puntuale di ogni domanda (punti 67-75).
Un solo argomento per prodotti molto diversi tra loro
Un passaggio della sentenza che merita particolare attenzione è quello relativo ai punti 47-55: la motivazione generale, ossia un’unica argomentazione riferita a una pluralità di prodotti e servizi, è ammissibile solo laddove questi ultimi presentino un collegamento sufficientemente diretto e specifico, tale da costituire una categoria omogenea.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto soddisfatto tale requisito sulla base di un dato comune a tutti i prodotti e servizi contestati – dagli NFT alle smart band della classe 9, dai servizi di sicurezza dei dati della classe 42 sino alla verifica dell’identità della classe 45 – ossia la loro idoneità a essere basati sul concetto dell’intelligenza artificiale, o comunque a operare mediante un’intelligenza artificiale liberamente accessibile (punto 48).
Sul punto, il criterio applicativo enunciato dal Tribunale è di particolare rilievo: è sufficiente che una soltanto delle possibili modalità d’uso del prodotto o servizio corrisponda a quella designata dal segno affinché operi il rilievo descrittivo ex art. 7, par. 1, lett. c) RMUE (punto 54).
Fondare l’omogeneità della categoria – e, di conseguenza, la descrittività del segno – sulla mera potenzialità di un impiego basato sull’IA («possono funzionare mediante IA accessibile») comporta un’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 7, par. 1, lett. c), in un momento storico in cui la quasi totalità delle categorie merceologiche legate al software è, in linea di principio, suscettibile di incorporare funzionalità di intelligenza artificiale.
Un lessico che l’IA non può appropriarsi in esclusiva
Secondo la prescrizione di cui all’art. 7(1)(c) le espressioni descrittive devono restare a disposizione di tutti, senza poter essere assorbite da un solo operatore tramite il marchio (punto 16). In questa chiave la decisione del Tribunale UE custodisce una sorta di vocabolario condiviso dell’IA: non rende «OPENAI» libero in senso assoluto ma impedisce che un significato di «open AI» venga sottratto al linguaggio comune tramite la privativa di marchio.
Cosa cambia per chi costruisce un brand nel settore IA
La recente decisione assunta dal Tribunale UE offre una fondamentale lezione pratica: separare, nel proprio naming, le designazioni tecnico-descrittive – spesso non registrabili – dai segni davvero distintivi.
La portata della decisione assunta nel presente caso va ben oltre il singolo segno: è molto difficile riuscire ad ottenere un’esclusiva su parole nate nel gergo tecnico dell’IA, anche per marchi notissimi. «OPENAI» è descrittivo ex art. 7(1)(c) e la fama non incide sulla valutazione intrinseca.
Riferimenti
Tribunale UE (Ottava Sezione), sentenza del 15 luglio 2026, causa T-555/25, OpenAI, Inc. c. EUIPO
EUR-Lex, CELEX 62025TJ0555
