Quando si pensa ad un marchio, il primo e più immediato riferimento è quasi sempre visivo: un logo, un colore, una forma.
In realtà, da anni il diritto dei marchi riconosce che anche il suono può svolgere la stessa funzione identificativa. Un jingle, una melodia, una sequenza di note: se un consumatore è in grado di associarla ad un’impresa, quella sequenza sonora può essere registrata come marchio e godere della relativa tutela.
Con una interessante sentenza del 10 settembre 2025, il Tribunale dell’Unione Europea ha ribadito e rafforzato questo principio, annullando una precedente decisione assunta dall’EUIPO – l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale – che aveva rifiutato la registrazione del marchio sonoro di una società di trasporti pubblica di Berlino.
Indice
Cosa sono i marchi sonori e perché interessano alle imprese
I marchi sonori sono segni costituiti esclusivamente da suoni: melodie, jingle, sequenze di note, persino suoni ambientali o voci, purché percepibili dall’orecchio umano e in grado di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli della concorrenza. La normativa europea sui marchi – il Regolamento UE 2017/1001 – li ammette espressamente, e negli ultimi anni le domande di registrazione di marchi sonori sono cresciute notevolmente.
Le ragioni di questo interesse sono facilmente intuibili. In un’epoca in cui i consumatori ricevono messaggi da parte delle imprese attraverso canali audio sempre più pervasivi – podcast, spot radiofonici e televisivi, notifiche sugli smartphone, annunci nelle stazioni e negli aeroporti – il possesso di un’identità sonora riconoscibile rappresenta un asset strategico di rilievo. Analogamente ad un logo ben costruito che permette di essere riconosciuti a colpo d’occhio, così un jingle efficace consente di essere riconosciuti a colpo d’orecchio. Tutelare quel suono con un marchio registrato significa impedire ai concorrenti di utilizzarlo o imitarlo, consolidando un vantaggio competitivo nel tempo.
La vicenda BVG: una melodia di due secondi al centro di una disputa europea
Nel marzo 2023 la società tedesca Berliner Verkehrsbetriebe, meglio nota come BVG, ha depositato presso l’EUIPO una domanda di marchio sonoro per contraddistinguere i propri servizi di trasporto. Il segno oggetto della domanda era una breve melodia: quattro suoni percepibili, della durata complessiva di appena due secondi.
L’EUIPO ha respinto la domanda. La motivazione era quella tipicamente opposta ai marchi sonori brevi e semplici: il segno sarebbe stato privo di carattere distintivo, troppo corto e generico per svolgere la funzione di indicatore di origine commerciale del titolare. In buona sostanza, l’Ufficio europeo ha ritenuto che il pubblico non avrebbe percepito quella sequenza sonora come un marchio, ma semplicemente come un comune segnale acustico che generalmente precede gli annunci nelle stazioni e sui mezzi di trasporto, il cui unico scopo è attirare l’attenzione dei passeggeri.
Parimenti, nel procedimento R 2220/2023‑5 la Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha confermato questa posizione.
La BVG non si è arresa e ha incardinato il giudizio dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.
La sentenza: brevità non equivale a banalità
Con sentenza emessa il 10 settembre 2025 dalla Seconda Sezione, Il Tribunale europeo ha dato ragione alla BVG, annullando integralmente la decisione dell’EUIPO.
I giudici europei hanno sviluppato un ragionamento articolato su più aspetti, con indicazioni preziose per chiunque voglia tutelare la propria identità sonora.
Il punto di partenza è il criterio legale applicabile. Per superare il divieto di registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento RMUE, è sufficiente un livello minimo di carattere distintivo. Questo principio vale per tutte le categorie di marchi, compresi quelli sonori. Non esiste quindi una soglia di complessità o una durata minima al di sotto della quale un suono è automaticamente escluso dalla registrazione: né la brevità né la semplicità, da sole, bastano a determinare l’assenza di distintività.
Il jingle BVG: una sequenza breve, ma riconoscibile
Il Tribunale ha poi preso in esame il contesto di settore. È ormai pacifico che gli operatori del trasporto sia pubblico che privato ricorrono sempre più frequentemente a jingle sonori per dotarsi di una identità riconoscibile: brevi sequenze musicali utilizzate negli spot pubblicitari, nelle applicazioni, negli annunci, nelle stazioni e sugli schermi di bordo. Questi jingle assolvono ad una precisa funzione: catturare l’attenzione del pubblico in ambienti rumorosi e creare un’associazione immediata con il brand. La brevità di certo non può dirsi essere un difetto del jingle, ma una sua caratteristica strutturale: è proprio la concisione a renderlo memorabile e riconoscibile.
Un altro elemento decisivo ha riguardato il contenuto della melodia. La sequenza sonora della BVG non riproduceva alcun suono tipico del settore dei trasporti, quale può essere il rumore dei freni, il fischio di un treno, il bip delle porte, né tantomeno era dettata da esigenze tecniche o funzionali ma si presentava come una composizione originale. In assenza di questi elementi, era ragionevole prevedere che il pubblico l’avrebbe percepita non come un generico segnale acustico, ma come un indicatore dell’origine commerciale dei servizi offerti dalla BVG.
Nell’assumere la propria decisione il Tribunale ha altresì rilevato una incoerenza dell’EUIPO nella valutazione rispetto alla propria prassi interna. Le linee guida dell’Ufficio sull’esame dei marchi sonori e i precedenti in materia indicavano criteri compatibili con la registrabilità del segno in questione e peraltro la Commissione di Ricorso non aveva spiegato perché, nel caso della BVG, ci si dovesse discostare da quell’orientamento.
Le implicazioni pratiche per gli imprenditori
La sentenza BVG non è soltanto una vittoria per la nota azienda di trasporti berlinese: è un segnale importante per tutte le imprese che stanno costruendo o consolidando la propria identità di marca.
Il primo insegnamento è che vale la pena investire in un’identità sonora. Se si dispone di un jingle riconoscibile – anche breve, anche semplice – è possibile tutelarlo con la registrazione come marchio UE, a condizione che non riproduca suoni generici o funzionali già diffusi nel settore.
Il secondo insegnamento riguarda la strategia di registrazione. Quando si deposita una domanda di marchio sonoro, occorre documentare le caratteristiche originali del segno e dimostrare che non sia imposto da esigenze tecniche o già noto al pubblico. Bisogna anche tener conto delle abitudini del settore di riferimento: se i concorrenti usano già jingle per identificarsi, questo è un argomento a favore della registrabilità, non contro.
Il terzo insegnamento, forse il più rilevante sul piano strategico, è che un rifiuto iniziale da parte dell’EUIPO non è necessariamente definitivo. La vicenda BVG dimostra, infatti, che vale la pena impugnare le decisioni di rigetto davanti al Tribunale UE, specialmente quando la motivazione del rifiuto si basa su valutazioni generiche non adeguatamente supportate dall’analisi concreta del segno.
In un mercato sempre più saturo di stimoli visivi, il suono rappresenta un territorio ancora relativamente inesplorato per la costruzione dell’identità di marca.
