Alla luce della crescente importanza della Proprietà Intellettuale nel patrimonio aziendale, risulta fondamentale per le imprese valutare attentamente gli aspetti legati allo sfruttamento dei diritti d’autore sin dalla fase di ideazione dei propri prodotti o delle proprie collezioni nel settore della moda, maggiormente legato alle opere d’arte.
Indice
Che cos’è il Diritto d’Autore?
Il diritto d’autore è un insieme di prerogative legali che tutela i creatori di opere originali, conferendo loro diritti esclusivi di utilizzazione economica, diritti morali e diritti a compenso.
Si applica a una varietà di espressioni creative, tra cui le opere letterarie, drammatiche, e didattiche; le composizioni musicali, teatrali e coreografie; i film, le fotografie e le opere di architettura; i programmi per elaboratore e le banche dati.
La protezione è concessa automaticamente, senza necessità di registrazione formale. Sebbene non esista a livello europeo un titolo unificato in materia di diritto d’autore, i creatori beneficiano della protezione prevista dalla legislazione nazionale di tutti i 27 Stati membri, progressivamente armonizzata attraverso convenzioni internazionali e direttive europee a partire dagli anni ‛90.
Tipologie di Diritti
L’Italia tutela il diritto d’autore con la nota legge n. 633/1941 che distingue due categorie di diritti: quelli morali e quelli di sfruttamento economico. I diritti morali sono perpetui, non cedibili e irrinunciabili. Tra di essi rilevano il diritto alla paternità dell’opera: l’autore viene riconosciuto artefice della propria creazione ed il diritto all’integrità dell’opera che ricomprende ogni facoltà di autorizzazione od opposizione a modifiche, alterazioni, traduzioni o trasposizioni che possano danneggiare l’onore e la reputazione dell’autore. I diritti di sfruttamento economico, invece, hanno una durata limitata (la vita dell’autore più settant’anni dopo la sua morte) e possono essere liberamente trasferiti o oggetto di rinuncia. Questi ultimi, definiti diritti esclusivi, conferiscono all’autore la facoltà di autorizzare o vietare l’uso delle proprie opere protette e vi rientrano il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione e comunicazione al pubblico e il diritto di elaborazione dell’opera, anche mediante la creazione di opere derivate.
Accanto al diritto d’autore esistono i cosiddetti diritti «connessi» spettanti a coloro che rendono le opere accessibili al pubblico a cui ne offrono la fruizione. Si tratta degli artisti interpreti ed esecutori, produttori discografici, emittenti radiofoniche e televisive.
Il Dominio Pubblico e cosa si può fare con le opere di dominio pubblico
Un’opera entra nel dominio pubblico quando i suoi diritti di Proprietà Intellettuale scadono o il titolare vi rinuncia. Da quel momento, chiunque può utilizzarla, riprodurla e adattarla liberamente, senza richiedere autorizzazione né pagare royalty.
In buona sostanza, le opere di dominio pubblico possono essere liberamente riprodotte e distribuite, adattate e trasformate in nuove creazioni, sfruttate commercialmente, oltre che integrate in opere di espressione artistica, didattica o di conservazione culturale.
Il Diritto d’autore nell’Era Digitale
L’innovazione digitale ha trasformato radicalmente il panorama del diritto d’autore, rendendo più semplice che mai la creazione, il riutilizzo e la generazione di contenuti automaticamente e condividerli su scala mondiale. Questo scenario richiede che vi sia una maggiore consapevolezza da parte di creatori e degli utenti, con soluzioni innovative per valorizzare il diritto d’autore nel mondo digitale, oltre che strumenti per la gestione e il monitoraggio dei diritti su piattaforme digitali.
Il Ruolo dell’EUIPO
L’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) svolge un importante ruolo nella promozione e nello sviluppo di strumenti pratici per la gestione del diritto d’autore.
Così, l’Ufficio europeo della PI ha creato il portale delle opere orfane per la gestione delle opere i cui titolari non sono reperibili ed il portale delle opere fuori commercio che facilita la condivisione di informazioni su opere non più disponibili in commercio nell’ambito dell’Unione Europea, garantendo che le opere di dominio pubblico rimangano tali anche quando digitalizzate.
Opere di rilievo entrate nel Dominio Pubblico tra il 2024 ed il 2026
Negli ultimi anni un numero crescente di opere iconiche è entrato nel dominio pubblico. Solo per citarne alcune, il 2024 è stato l’anno in cui il dominio pubblico è toccato alla commedia romantica muta di Charlie Chaplin dal titolo «Il Circo» (1928) e ad alcune opere d’arte di Raoul Dufy.
Il 2025 ha segnato l’ingresso nel dominio pubblico di Braccio di Ferro e del dipinto di René Magritte «La Trahison des images».
Quest’anno, invece, è la volta di alcuni dipinti ed opere artistiche di Nicolas de Staël, Max Pechstein, Maurice Utrillo e Fernand Léger, oltre che di alcuni documenti e pubblicazioni di Albert Einstein.
Moda, Arte e Proprietà Intellettuale
Ispirazione, licenza e diritto morale dell’artista
Un legame profondo e consolidato nella storia è quello che l’arte ha con la moda. Notevoli sono le collezioni di alta moda che si sono ispirate a capolavori artistici, configurando situazioni complesse sotto il profilo della Proprietà Intellettuale.
Oggi più che mai, quindi, per le maison di moda è diventata una competenza strategica imprescindibile quella di avere una approfondita conoscenza del quadro normativo sulla Proprietà Intellettuale, sapendo distinguere tra opere di pubblico dominio e opere ancora protette, nonché avere conoscenza delle eventuali restrizioni residue del patrimonio culturale.
Il punto di riferimento principale quando una maison vuole prendere ispirazione da opere già esistenti è costituito dal contratto di licenza dei diritti d’autore.
Attraverso il contratto di licenza, l’autore concede alla casa di moda specifici diritti di utilizzo economico su una o più opere, consentendole, ad esempio, di riprodurle su un prodotto o di rielaborarle liberamente ispirandosi all’originale. In ogni caso, nel rispetto del diritto morale dell’artista, la maison è tenuta a citarne la paternità nelle forme d’uso consuete.
Va ricordato che la normativa sul diritto d’autore riconosce all’artista il diritto morale di opporsi a qualsiasi modifica che possa recare «pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione» (art. 20). Si tratta di un diritto che rimane in capo all’autore indipendentemente da qualsiasi cessione o licenza: in ambito artistico, tale pregiudizio può concretizzarsi ogniqualvolta una modifica possa alterare il messaggio che l’artista ha inteso attribuire all’opera. Rientra, dunque, nelle facoltà dell’artista opporsi ad elaborazioni che ne snaturino il senso, salvo che, come prevede l’art. 22, non abbia preventivamente conosciuto e accettato tali modifiche.
Rielaborazione illecita, plagio e strumenti di tutela
La situazione muta laddove una casa di moda riproduce o rielabora un’opera senza alcun accordo con l’autore. In questi casi si realizza una condotta illecita indipendentemente dal fatto che si tratti di copia fedele o di semplice rielaborazione, dato che anche quest’ultima riceve tutela dalla normativa sul diritto d’autore.
In tema di accertamento del plagio delle opere d’arte figurativa, la giurisprudenza (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2089) ha chiarito che l’accertamento del plagio deve fondarsi su una valutazione complessiva e sintetica – non analitica – delle opere a confronto, esaminando comparativamente i loro elementi essenziali e il risultato globale che producono. Il plagio va escluso quando le due opere, pur partendo dalla medesima idea ispiratrice, si differenzino negli elementi essenziali che ne definiscono la forma espressiva. Al contrario, se l’elaborazione manca di originalità e le opere presentano analogie significative negli elementi essenziali e nel risultato d’insieme, si è di fronte a un caso di plagio.
In caso di violazione dei diritti di sfruttamento economico, la legge sul diritto d’autore mette a disposizione dell’autore leso vari strumenti di tutela, quali il sequestro, la distruzione del materiale realizzato illecitamente, fino al risarcimento del danno subito.
È pacifico che l’ispirazione effettuata in modo “poco discreto” senza l’autorizzazione dell’artista può avere conseguenze economiche molto rilevanti per la maison coinvolta.
