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Il caso Inteligo Media SA
La vicenda in esame trae origine da una controversia tra Inteligo Media SA, editore di una testata online (da ora in poi anche “la Società”), e l’Autorità nazionale rumena per la protezione dei dati personali (ANSPDCP).
A partire dal luglio 2018, Inteligo ha introdotto un sistema di abbonamento, denominato “Servizio Premium”, che permetteva agli utenti di visionare contenuti aggiuntivi, ricevere via e–mail una newsletter quotidiana, chiamata “Personal Update”, e la possibilità di accedere ad articoli a pagamento.
Per usufruire del “Servizio Premium”, gli utenti dovevano creare un account gratuito, fornendo il proprio indirizzo e-mail. In tale circostanza, si richiedeva all’utente anche l’espressione dell’eventuale consenso per la ricezione della “Personal Update”.
Inoltre, in ogni newsletter era prevista l’opzione di disiscrizione dall’aggiornamento.
Relativamente alle modalità di raccolta degli indirizzi e-mail, dei dati personali richiesti per la creazione dell’account e delle password, come impostata dalla Società, l’ANSPDCP ha svolto una contestazione sostenendo che Inteligo non avesse predisposto una base giuridica valida per l’invio della newsletter, violando così il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Più esattamente l’ANSPDCP ha sanzionato la Società per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b) e 6, par. 1, lett. a) e art. 7 del GDPR dal momento che non sarebbe stata in grado di provare l’ottenimento di un valido consenso degli utenti.
Nell’ambito del processo nato a seguito del ricorso di Inteligo, proposto avverso il verbale di sanzione dell’Autorità, la Corte d’Appello di Bucarest ha ritenuto necessario sospendere il procedimento al fine di formulare specifiche questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
In particolare, la Corte rumena ritiene necessario chiarire la corretta interpretazione delle norme coinvolte nel caso e, dunque, stabilire se la newsletter denominata “Personal Update” rientri nella definizione di comunicazione indesiderata dell’art. 13 della Direttiva 2002/58/CE e se, in caso di esito positivo, a siffatta comunicazione sia applicabile il GDPR.
Il nodo giuridico: tra direttiva e regolamento
Le questioni pregiudiziali proposte alla Corte di giustizia dell’UE, come appena detto, sono relative all’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2002/58/CE (sulle comunicazioni elettroniche) e sul rapporto con il GDPR.
Schematicamente, le questioni pregiudiziali principali sono:
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Questione preliminare n. |
Tema |
Domanda |
Norme coinvolte |
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1a |
Contesto di vendita |
I dati personali dell’utente, tra cui l’indirizzo e-mail, sono stati ottenuti “nel contesto della vendita”? | Art. 13, par. 2, Direttiva 2002/58/CE |
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1b |
Finalità promozionale |
L’invio di informazioni sulle novità legislative via e-mail ha lo scopo di commercializzazione dei propri servizi? |
Art. 13, par. 2, Direttiva 2002/58/CE |
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In caso di risposta positiva alle questioni nn. 1a e 1b la Corte deve rispondere ai seguenti quesiti |
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| 2 | Rapporto tra Direttiva 2002/58/CE e GDPR | Alle comunicazioni dirette dell’art. 13, Direttiva 2002/85/CE si applica anche il principio di legittimità del trattamento di cui al GDPR? |
Art. 6, par. 1, lett. da a) a f). |
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In caso di risposta negativa alle questioni nn, 1a e 1b la Corte deve rispondere ai seguenti quesiti |
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| 4a | Uso della e-mail | La trasmissione via e-mail delle informazioni quotidiane è un uso della posta elettronica a scopo di commercializzazione diretta? |
Art. 13, par. 1, Dir. 2002/58 |
Le conclusioni dell’Avvocato Generale
L’Avvocato Generale, nell’ambito delle sue conclusioni, ha analizzato le questioni pregiudiziali fornendo una lettura ampia e pragmatica delle norme europee:
Più esattamente:
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Contesto di vendita e commercializzazione diretta – questioni pregiudiziali nn. 1a, 1b e 4a
L’art. 13 della Dir. 202/58/CE stabilisce le condizioni di legittimità dell’inoltro delle comunicazioni indesiderate. Per comunicazioni indesiderate si deve intendere ogni comunicazione svolta per il mezzo di sistemi automatizzati, ossia senza operatore, compresivi anche del mezzo e-mail.
Scendendo nel particolare, l’art. 13, par. 1 impone che la comunicazione indesiderata possa essere inoltrata legittimamente solo previo consenso del consumatore; mentre l’art. 13, par. 2 ammette, in deroga che, nell’ambito della vendita di un prodotto o servizio, le informazioni di contatto possano essere utilizzate senza un consenso preventivo a patto che sia sempre data la possibilità all’utente di rinunciarvi.
La newsletter “Personal Update” può considerarsi rientrante nella disposizione dell’art. 13?
Se l’ANSPDCP sostiene che la newsletter sia un contenuto meramente editoriale, quindi privo di finalità di promozione degli articoli, l’Avvocato Generale non condivide tale ricostruzione individuando l’esistenza del contesto di vendita.
A suo avviso, infatti, le e-mail di Inteligo sono finalizzate alla reclamizzazione e vendita dell’abbonamento completo ai servizi della Società, comprensivi di quelli a pagamento: siffatta impostazione, infatti, ricalca perfettamente la struttura della strategia di vendita denominata “metered paywall” che consente una fruizione gratuita di una sola parte del servizio, prevedendo un accesso a pagamento per beneficiare del medesimo servizio nel suo complesso.
Inoltre, prosegue l’Avvocato, pur essendo il servizio gratuito, è possibile configurare una vendita, da un lato, perché la remunerazione è ottenuta dal prestatore nel caso l’utente sottoscriva la parte di abbonamento a pagamento, dall’altro, anche nell’ipotesi della sola erogazione del servizio gratuito l’utente stesso cede i propri dati che sono ormai considerati una forma di corrispettivo.
Altrettanto sussistente è la commercializzazione diretta. L’Avvocato prosegue argomentando che la comunicazione diretta, per essere tale, deve essere consegnata direttamente e individualmente agli utenti. Sulla base della consolidata giurisprudenza europea una comunicazione individualizzata è anche quella che viene inviata alla casella di posta privata del consumatore. Pertanto, il sistema realizzato da Inteligo è rientrante nella commercializzazione diretta.
Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, secondo l’Avvocato Generale la newsletter della Società è una comunicazione ai sensi dell’art. 13 della Direttiva n. 2002/58/CE.
(Si veda anche: Marketing e raccolta dati: solo la trasparenza paga!)
Applicabilità del GDPR alle comunicazioni indesiderate disciplinate dalla Direttiva 2002/58/CE – questione pregiudiziale n. 2
Con la questione pregiudiziale n. 2 si chiede alla Corte di Giustizia di chiarire se alle comunicazioni ex art. 13, della citata Direttiva, che già stabiliscono le modalità legittime di raccolta dei dati dell’utente, si debba ritenere applicabile anche il GDPR e, in questo caso, in particolare l’art. 6, par. 1. Lett. da a) a f) che individua le basi giuridiche di un trattamento dei dati personali legittimo.
Secondo l’analisi dell’Avvocato Generale, alla luce del dettato dell’art. 95 GDPR, che stabilisce che il GDPR non impone obblighi ulteriori relativi al trattamento dei dati rispetto a quanto già previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, quando siffatto trattamento avviene nell’ambito e nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/58, non è necessario che sussista congiuntamente una delle basi giuridiche previste dall’art. 6 GDPR.
La direttiva, dunque, si pone in rapporto di legge speciale con il GDPR quale legge generale.
Implicazioni e prospettive
In conclusione, l’Avvocato Szpunar, sostiene che la newsletter della Società rientri nell’ambito di applicabilità dell’art. 13, Direttiva 2002/58/CE e che sia esclusa l’applicazione del GDPR.
Se e argomentazioni appena illustrate saranno accolte dalla Corte, potrebbero avere un impatto significativo sul modo in cui le imprese digitali gestiscono le comunicazioni commerciali.
In particolare, si vedrà consolidata l’interpretazione normativa per cui anche servizi gratuiti di informazione, se finalizzati alla promozione di prodotti o servizi, rientrano nel perimetro della “commercializzazione diretta” e possono essere regolati dalla direttiva 2002/58, senza che si possa sostenere una conformazione unicamente editoriale per la quale è normalmente esclusa la finalità promozionale di piazzamento di un prodotto o servizio.

