Negli ultimi anni, il metaverso è diventato il nuovo spazio virtuale per interazioni, socializzazione, intrattenimento e lavoro. Con l’espansione delle piattaforme digitali tridimensionali, le aziende hanno avvertito l’importanza di proteggere i propri marchi e brevetti in questo “nuovo” ambiente digitale. Ma come si può garantire la protezione della proprietà intellettuale nel metaverso?
Esploriamo le sfide e le opportunità legate alla protezione dei marchi in questo contesto.
Indice
Che cos’è il metaverso?
Il metaverso è uno spazio di realtà virtuale condiviso, creato dalla combinazione di realtà aumentata, realtà virtuale e Internet.
In questo ambiente tridimensionale, accessibile tramite dispositivi elettronici, gli utenti possono comunicare tra loro creando avatar che sono le rappresentazioni digitali di sé stessi, ovvero fare esperienze immersive ad ampio raggio che spaziano dai giochi fino alla partecipazione ad eventi dal vivo come convegni, spettacoli e conferenze, esplorare mondi digitali.
Il metaverso è altresì in grado di offrire inedite ed interessanti opportunità commerciali, consentendo alle imprese di interagire in modi innovativi con il pubblico dei consumatori.
Il metaverso viene alimentato da tecnologie avanzate, come la tecnologia blockchain, l’intelligenza artificiale e Internet delle cose che danno così vita ad una nuova frontiera per l’interazione sociale, il lavoro e l’intrattenimento.
La principale caratteristica di questa realtà parallela al mondo reale sta nel consentire alle imprese, oltre alla consueta vendita dei prodotti fisici, anche la commercializzazione delle repliche tridimensionali dei medesimi prodotti, che viene eseguita in codice binario attraverso l’impiego di NFT (Non Fungible Token), basati su tecnologia blockchain.
Va da sé che queste nuove opportunità hanno comportato nuove sfide per le imprese, legate alla protezione della proprietà intellettuale e alla gestione delle risorse di proprietà intellettuale. Con l’immissione degli utenti nell’ambiente virtuale del metaverso, le imprese si sono trovate a dover affrontare le questioni relative al copyright, ai marchi registrati e ai brevetti.
[Vedi anche: NFT: ostacoli e potenzialità per la privacy ]
La registrazione dei marchi nel mondo del metaverso
La digitalizzazione dei contenuti, i social media e l’incessante proliferare dei canali di comunicazione, oltre che l’evoluzione del metaverso e l’espansione di questo ambiente online più collaborativo grazie ai contenuti generati dagli utenti hanno fatto sì che beni immateriali come i marchi, ma anche film e musica, raggiungessero un numero sempre maggiore di persone.
Di conseguenza, per i titolari di diritti di proprietà intellettuale è diventato più agevole la diffusione dei loro contenuti e dei loro prodotti. Con l’intensificarsi della distribuzione dei marchi e dei contenuti culturali, inevitabilmente è divenuta centrale anche la questione della tutela delle relative privative ed è stato necessario adeguare i quadri giuridici esistenti alle nuove modalità di distribuzione e di sfruttamento dei beni immateriali, garantendo al contempo una loro efficace protezione.
Per garantire una protezione efficace nel metaverso, è raccomandabile:
- Registrare i marchi per prodotti e servizi virtuali e NFT nelle classi merceologiche adeguate (9, 35, 36, 38, 41 e 42).
- Monitorare l’uso dei propri marchi da parte di terzi sulle piattaforme virtuali.
- Registrare nomi a dominio con estensioni legate al metaverso.
- Vigilare su nomi a dominio simili al proprio marchio.
[Vedi anche Unitarietà dei segni distintivi: il domain name come elemento distintivo]
Consigli su cosa fare
Dunque, la prima misura per proteggere un marchio nel metaverso è la registrazione con cui si vuole assicurare tutela al proprio segno distintivo non più limitata al solo mondo fisico, ma estesa anche al contesto virtuale, mediante la richiesta di protezione per beni e servizi di tipo digitali, come gli NFT o le esperienze virtuali. Il fenomeno degli NFT ha, dunque, investito anche il mondo dei marchi e della loro protezione, rivelandosi un’opportunità per le imprese. A loro volta, le imprese hanno cercato di adeguarsi con operazioni di restyling dei propri titoli di proprietà intellettuale per tutelarli anche nel mondo del metaverso o in relazione all’emissione di NFT.
Nel mondo del metaverso così individuato la protezione dei marchi e, più in generale, dei diritti di proprietà intellettuale si concentra nella rivendicazione di specifiche classi merceologiche di prodotti e di servizi virtuali. Si è quindi verificata una corsa incessante a richieste di protezione dei propri marchi in classi diverse da quelle tradizionalmente rivendicate, con specifiche declaratorie che includono nuove definizioni al fine di inserire in maniera chiara e precisa i termini relativi a prodotti e/o servizi virtuali e token non fungibili (NFT).
Ciò ha comportato un decisivo intervento degli uffici marchi con la predisposizione di linee guida che stabiliscono regole chiare nella classificazione degli NFT e dei prodotti e servizi digitali in sede di deposito di domande di registrazione di marchi.
L’EUIPO e la blockchain
L’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha adottato nuove tecnologie, come la blockchain, atte a migliorare i servizi offerti agli utenti e utili per ricevere esaurienti informazioni sui diritti di proprietà intellettuale esistenti.
In particolare, nel 2021 l’EUIPO ha lanciato la prima piattaforma europea dei registri della proprietà intellettuale nella blockchain, con l’introduzione di due servizi innovativi che sfruttano le capacità di questa tecnologia. Da quel momento, i servizi EUIPO preposti alla ricerca di marchi, disegni e modelli, denominati rispettivamente “TMview” e “DesignView”, utilizzano la blockchain, consentendo di conseguenza una trasmissione rapida, affidabile e sicura di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.
Le tecnologie nella Classificazione di Nizza
In aggiunta, per una corretta classificazione dei prodotti e dei servizi virtuali, il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la dodicesima edizione della Classificazione di Nizza che ha introdotto importanti novità in merito alle modalità di tutela dei marchi nel metaverso con riferimento ai beni virtuali e all’utilizzo di NFT.
Tra le novità introdotte appaiono rilevanti le nuove definizioni inserite nelle declaratorie, quali “software per realtà virtuale e realtà aumentata”, “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]” e “software scaricabili per gestire transazioni di criptovalute tramite la tecnologia blockchain” inserite nella classe merceologica 9; quanto alle declaratorie dei servizi è ora possibile designare “marketing attraverso l’inserimento di prodotti per terzi in ambienti virtuali” nella classe 35, la “fornitura di strutture per la partecipazione a giochi di ruolo dal vivo [LARP]”, la “fornitura di visite guidate virtuali online” e la “fornitura online di immagini non scaricabili” nella classe 41, ovvero “hosting di ambienti virtuali” nella classe 42.
Dal canto suo, l’EUIPO ha chiarito che la classe appropriata per i “beni virtuali” è la classe 9, poiché essi sono trattati come contenuti digitali o immagini.
Al riguardo, è interessante ricordare la storica sentenza relativa al noto marchio “IP Translator” (C-307/10) , con cui la Corte di Giustizia europea ha inteso chiarire che l’espressione “beni virtuali” di per sé è poco chiara ed imprecisa e come tale necessita di ulteriore specificazione in quanto occorre indicare dettagliatamente il contenuto a cui si riferiscono i beni virtuali. Per meglio comprendere ciò, si precisa che all’atto del deposito di una domanda di registrazione relativa agli NFT, i richiedenti sono tenuti a specificare la tipologia di bene digitale autenticato tramite NFT, ad esempio “file d’immagini digitali scaricabili autenticati da non fungible token [NFT]”.
Alcuni ultimi consigli
La protezione dei marchi e della proprietà intellettuale nel metaverso richiede un’adeguata strategia di registrazione e monitoraggio. Le aziende devono adattarsi alle nuove realtà del mercato digitale per garantire la tutela dei loro diritti in un ambiente in continua evoluzione.
In particolare, si consiglia un’accurata valutazione circa la possibilità di tutelare il marchio anche per le classi di servizi relativi alla progettazione, gestione e marketing di prodotti virtuali e di NFT.
Ad esempio usi potrebbe designare per esempio i servizi di vendita e commercializzazione (che sono ricompresi nella classe 35), ovvero le attività di gestione di transazioni finanziarie (rientranti nella classe 36), la fruizione di giochi e di altri servizi ricompresi nel campo dell’intrattenimento e della cultura (nella classe 41), oltre che i servizi di comunicazione tramite le reti virtuali (classe 38) e la progettazione di programmi e software (classe 42).
