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Cosa cambia rispetto alle precedenti F.A.Q
La principale novità dei recenti chiarimenti del Garante riguarda la gratuità della prima copia della cartella clinica.
Sul punto, infatti, si necessitava da tempo un’ulteriore precisazione.
La precedente formulazione delle FAQ, del 2024, distingueva tra il diritto ad ottenere gratuitamente copia dei propri dati personali e il diritto ad ottenere una copia della documentazione della cartella clinica.
Più esattamente, doveva essere assicurata la gratuità della prima copia dei dati personali, ma senza che ciò comportasse necessariamente l’avere diritto alla copia gratuita dei documenti dissociando così contenuto (dati) da supporto (es. copia cartacea).
A parere di chi scrive, la risposta fornita all’epoca presentava potenziali difficoltà di attuazione nel concreto rischiando di imporre un pagamento nel caso di rilascio di copia dei dati a pagamento poiché consegnati a mezzo copia cartacea.
Le FAQ aggiornate modificano significativamente questa impostazione rispondendo espressamente sì al rilascio della prima copia gratuita e puntualizzando che attraverso una richiesta formulata ai sensi dell’art. 15 GDPR l’interessato può ottenere gratuitamente “la prima copia della cartella clinica recante i propri dati personali”.
Tale intervento, dopo un iter non proprio lineare, si pone in pieno adeguamento dell’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 ottobre 2023, causa C-307/22, che già 3 anni fa stabiliva chiaramente che il diritto di accesso deve consentire all’interessato di ottenere una riproduzione gratuita, per la prima volta, fedele e intelligibile dei propri dati e che la richiesta può riguardare anche tutta la documentazione della cartella clinica.
Cosa devono fare ora le strutture sanitarie
L’aggiornamento assume rilevanza primariamente organizzativa.
Oltre all’eventuale modifica della documentazione e delle procedure interne che comprendono la richiesta di costi di segreteria per la prima copia della cartella clinica, a seguito di istanze di accesso ex art.15 GDPR, si dovrà contemplare l’intervento del DPO a supporto del Titolare.
Invero, la domanda n. 3 delle FAQ novella i chiarimenti del Garante indicando che il Titolare deve essere affiancato dal DPO in caso di dubbio “se occorre fornire copia integrale o meno di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica per garantire all’interessato di verificare l’esattezza, la completezza, nonché l’intelligibilità dei dati richiesti”.
In tale decisione, nonché a fronte di un’eventuale richiesta dell’interessato non chiara o circostanziata, è altresì raccomandato di confrontarsi con il paziente-richiedente (domanda n. 4).
Resta invece ferma la possibilità, prevista dal GDPR, di richiedere un contributo spese ragionevole per copie ulteriori richieste dall’interessato o svolte sulla base di diversa normativa (es. l. n. 241/1990).
