Un anno importante, quello appena iniziato, per la normativa a tutela dei consumatori che si allarga sempre di più per coprire le insidie del digitale.
Dal 1 gennaio sono entrate in vigore significative novità in merito alle garanzie a tutela dei consumatori dei servizi e dei beni, anche digitali, che obbligano le aziende a revisionare urgentemente i propri termini e condizioni e la propria operatività, sia per le vendite “in presenza” sia per le vendite on line-
Parliamo dell’attuazione delle Direttive 770/2019 e 771/2019, attuate in Italia rispettivamente dai decreti 173/2021 e 170/2021, e che introducono interessanti novità contratti alla fornitura di contenuti e servizi digitali e ai contratti di vendita, modificando a tal fine il Codice del Consumo (D.Lgs n. 206 del 2005).
Indice
Le principali novità in tema di Garanzia sui beni
Innanzitutto specifichiamo che le modifiche si applicano ai contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore sia online, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza, che attraverso canali di commercializzazione tradizionali, analizzando aspetti quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali.
Ne consegue che qualsiasi azienda coinvolta in un business B2C ne deve tener conto, ma anche le le aziende che hanno un business B2B con i propri beni/servizi poi rivenduti da distributori ai consumatori finali, dovranno analizzare l’impatto delle modifiche del Codice del Consumo perché i propri distributori gli chiederanno di fornire le garanzie tali da potersi tutelare nei confronti dei consumatori finali.
Tra le principali novità un ampliamento di due definizioni basilari, che comportano inevitabilmente anche un ampliamento della normativa.
1. La definizione di bene, che non più riservato ai beni di consumo, ma che comprende non solo qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, ma anche il bene che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”);
2. La definizione di venditore che ora copre anche il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali
Il Codice del Consumo novellato, poi, rafforza gli obblighi del venditore circa l’idoneità dei beni alle esigenze del consumatore, alla conformità dei beni alla descrizione, alle dichiarazioni pubbliche (e.g. anche le pubblicità e le dichiarazioni eseguite in fase di vendita), o addirittura al campione da fornire, alla completezza del materiale e degli accessori da fornire e alle caratteristiche del bene venduto.
Come già previsto dal precedente regime sulla garanzia dei beni di consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesta entro due anni da tale momento. In caso di fornitura di beni e servizi digitali che duri più di due anni, questa responsabilità si estende però per tutta la durata della fornitura. Al contrario, in caso di beni usati, la responsabilità può essere ridotta ad almeno un anno.
L’azione del consumatore diretta a far valere i difetti si prescrive però in 26 mesi dalla consegna dei beni, a meno che i difetti siano stati dolosamente occultati dal venditore.
Viene estesa la presunzione che il difetto del bene consegnato già esistesse al momento della consegna sino ad un anno e per tutta la durata della fornitura in caso di beni e servizi digitali, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Rimangono per il consumatore i rimedi, in caso di difetto di conformità del bene, del ripristino della conformità, o di ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o di richiedere la risoluzione del contratto alle condizioni previste dal Codice del Consumo. Tuttavia, viene espressamente previsto che il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi relativi alla garanzia.
Infine è stata introdotta una disciplina di maggior dettaglio, sulla garanzia convenzionale.
Deve infatti trattarsi di una dichiarazione chiara, scritta con un linguaggio semplice e comprensibile e deve riportare la specifica che la garanzia convenzionale non pregiudica i diritti previsti dalla legge. Infine, la dichiarazione deve includere a) nome e indirizzo del garante; b) la procedura che il consumatore deve seguire per fare valere la garanzia convenzionale; c) l’indicazione dei beni a cui si applica la garanzia convenzionale; d) le condizioni della suddetta garanzia.
La disciplina del contratto di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali
Il codice del consumo si arricchisce poi di nuovi articoli (dal 135-octies al 135-vicies ter) che introducono importanti novità.
Per prima cosa definiamo l’ambito di applicazione: per contenuto digitale si intendono i dati prodotti e forniti in formato digitale, mentre per servizio digitale si intende un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale o un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti o qualsiasi altra interazione con tali dati.
Nozione molto ampie quindi, di servizi di cui chiunque oggi non può fare a meno.
Il legislatore, quindi ha previsto che il contratto di fornitura si intende adempiuto se:
– il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore e
– il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto da quest’ultimo.
Tra le novità innanzitutto il rafforzamento delle garanzie a tutela del consumatore del servizio e del bene digitale.
I nuovi articoli introducono concetti propri della responsabilità per vizi dei beni materiali applicandoli ai prodotti digitali.
Al fornitore è fatto l’obbligo di assicurarsi che il contenuto digitale o il servizio digitale debba possedere i seguenti requisiti: corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto; essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato; essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto.
Particolare importanza è riservata agli aggiornamenti che da un lato devono essere portati tempestivamente a conoscenza del consumatore e dall’altro devono essere installati da quest’ultimo entro un congruo termine, pena la decadenza delle garanzie previste.
Il professionista quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa della mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale o per l’esistenza di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Ma la novità più significativa, che in questi mesi ha fatto molto discutere, è contenuta nell’art. 135 octies commi 3 e 4 che prevede, la possibilità di scambiare dati personali per averne in cambio servizi digitali e quindi, di fatto, considerare il dato personale come una moneta solo nel caso in cui si acconsenta ad un trattamento eccedente rispetto a quello minimo necessario per usufruire del servizio o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge.
È lecito a questo punto domandarsi se il valore dei dati scambiati sarà lasciato in balia della legge del mercato o se non si sia necessario integrare la norma con ulteriori interventi che possano porsi a tutela dei diritti dei consumatori, oltre al generico richiamo alle disposizioni nazionali (Reg. 2016/679). La norma, infatti, si preoccupa solo di escludere l’applicazione di questo principio ad una serie di casi specifici elencati al comma 2 dell’art. 135 novies, tra cui: servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti; servizi di gioco d’azzardo; servizi finanziari (di natura bancaria, creditizia, assicurativa); servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta ecc..
L’attuazione della direttiva “omnibus”
Le novità non sono finite, entro il mese di maggio 2022 l’Italia dovrà adottare la Direttiva 2019/2161 che modifica importanti direttive già inserite nel Codice del Consumo e vuole ampliare ulteriormente le tutele dei consumatori nel mercato digitale.
Tra le modifiche di maggio sarà aggiornata la disciplina sulle pratiche commerciali, che si dovrà applicare anche a beni e servizi di contenuto digitale e al “mercato online” e, di conseguenza, anche alle attività di marketing.
In particolare le novità riguarderanno: da un lato, quella dell’ampliamento del perimetro delle pratiche commerciali da considerarsi “scorrette” e, quindi, “vietate”; da altro lato, quella di una più puntuale disciplina dei rimedi esperibili a fronte di una pratica commerciale scorretta. Naturalmente trattandosi di Direttiva (e non di Regolamento) gli Stati Membri hanno qualche margine di modifica in sede di attuazione, si consiglia quindi di aspettare gli atti italiani per comprenderne la reale portata.
Cosa devono fare le Aziende?
Rispetto alle normative entrate in vigore il 1 gennaio, conviene – se non è ancora stato fatto – verificare se le condizione di vendita di beni e servizi (digitali e fisici) rispettano quanto ora previsto e nel caso apportare le modifiche. Naturalmente a fianco della modifica delle condizioni contrattuali sarà fondamentale associare modifiche organizzative per garantire i diritti ai consumatori.
Rispetto invece alla direttiva 2019/2161 ne analizzeremo la reale portata per le aziende non appena pubblicata l’attuazione italiana.