Dal punto di vista normativo, la telemedicina ha fatto il suo ingresso nel nostro paese nel 2014 con le “Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina” poi successivamente indirizzata dalle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni di telemedicina del 17/12/2020”. Ma nessuna di queste prevedeva degli standard di servizio vincolanti. È quello che si è inteso fare con le linee guida pubblicate in Gazzetta ufficiale lo scorso 2 novembre 2022. Molti gli aspetti positivi delle linee guida ma si la presenza della definizione degli aspetti tecnici va a discapito delle indicazioni sulla corretta gestione dei dati e indicazioni specifiche in materia privacy per i destinatari del testo.
Oggi molte Strutture Sanitarie private si stanno affacciando alla telemedicina, che si traduce in un miglioramento dei servizi dei loro pazienti, spesso però non è facile capire come impostare operativamente questo servizio.
Indice
Ma innanzitutto…cosa si intende per Telemedicina?
La definizione di Telemedicina è stata resa in maniera puntuale nelle linee guida del 17/12/2020:
“Per Telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località. La Telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti. I servizi di Telemedicina vanno assimilati a qualunque servizio sanitario diagnostico/ terapeutico. Tuttavia, la prestazione in Telemedicina non sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medico-paziente, ma la integra per potenzialmente migliorare efficacia, efficienza e appropriatezza”.
Le diverse prestazioni di Telemedicina
All’interno, però, della Telemedicina sono ricomprese diverse tipologie di prestazioni.
• Televisita: è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L’atto sanitario di diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Durante la Televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al paziente, può assistere il medico. Il collegamento deve consentire di vedere e interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito.
• Teleconsulto: è un’indicazione di diagnosi e/o di scelta di una terapia senza la presenza fisica del paziente. Si tratta di un’attività di consulenza a distanza fra medici che permette a un medico di chiedere il consiglio di uno o più medici, in ragione di specifica formazione e competenza, sulla base di informazioni mediche legate alla presa in carico del paziente.
• Telemonitoraggio: permette il monitoraggio a distanza dei parametri del paziente, attraverso l’utilizzo di appositi device che, a seconda delle loro caratteristiche, sono in grado di rilevare informazioni come glicemia, peso corporeo, pressione del sangue, saturazione e così via. Il monitoraggio da remoto consente di controllare i parametri del paziente sia che esso si trovi presso la sua abitazione (tele monitoraggio domiciliare) sia che egli sia ospitato presso delle strutture residenziali (monitoraggio in struttura). La registrazione e trasmissione dei dati può essere automatizzata o richiedere l’intervento diretto del paziente o di un operatore sanitario.
• Teleassistenza: si basa sull’interazione a distanza tra il professionista e paziente / caregiver per mezzo di una videochiamata alla quale si può aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. Il professionista che svolge attività di teleassistenza può anche utilizzare idonee app per somministrare questionari condividere immagini o video tutorial. Lo scopo è quello di agevolare il corretto svolgimento di attività assistenziali eseguibili prevalentemente a domicilio.
Il punto principale: eleggibilità del paziente
Una delle principali novità introdotte dalle Linee Guida di novembre è l’introduzione di una condizione imprescindibile per usufruire dei servizi di telemedicina: la valutazione dell’eleggibilità del paziente.
In particolare, il medico deve valutare che il paziente sia idoneo dal punto di vista clinico, tecnologico, culturale e inoltre deve verificare che il paziente sia autonomo o quanto meno abbia la disponibilità di un caregiver. Sebbene la valutazione clinica resti a giudizio insindacabile del medico ci si chiede se le restanti valutazioni saranno in capo a quest’ultimo, aprendo probabilmente nuovi profili di responsabilità o se il medico sarà affiancato da personale qualificato.
Si legge nelle Linee Guida che
“essendo la telemedicina un servizio da remoto sono necessarie determinate capacità e dotazioni tecnologiche nonché condizioni cliniche compatibili per la prestazione; quindi, è necessario valutare se l’assistito è «arruolabile» per questa tipologia di prestazioni”.
Quindi la Telemedicina non può essere per tutti; ad oggi però non è dato sapere quali siano i parametri culturali, tecnologici, clinici e di autonomia, in base ai quali qualcuno (chi?) dovrà decidere. In tutti i casi ci si augura di non dover spiegare un domani davanti ad un giudice perché il medico abbia fatto la scelta di prescrivere, ad esempio, il servizio di telemonitoraggio su quel paziente poi deceduto durante la prestazione per una errata valutazione iniziale dei parametri clinici, culturali, tecnologici o di autonomia mancata.
Ulteriori elementi da attenzionare
Stabilita la condizione primaria per usufruire dei vari servizi vediamo quali sono gli aspetti stabiliti dalle nuove Linee guida che dovranno prevedere le singole infrastrutture regionali. Naturalmente i principi potranno essere applicati anche alla Sanità Privata.
Nodi da sciogliere: il “problema” GDPR
Per chi si occupa di privacy la carenza di prescrizioni specifiche volte al rispetto della normativa appare evidente. Nelle premesse delle Linee guida viene specificato che la realizzazione degli interventi progettuali regionali dovrà avvenire in coerenza con le stesse ma anche con altre norme e regolamenti di settore, tra cui il Regolamento EU 679/2016 ma di fatto il testo nulla ci dice.
I dati sanitari come ben sappiamo sono una delle categorie di dati più delicate da trattare tanto è vero che godono di una speciale tutela rafforzata (art. 9 GDPR).
I trattamenti che verranno svolti tramite i servizi di Telemedicina dovranno al fine di proteggere adeguatamente la privacy dei pazienti essere implementati in ossequio ai principi stabiliti dalla norma 25 GDPR (ved.nostro approfondimento “Privacy by design e privacy by default”)
Ci si aspetta inoltre che professionisti e gli operatori sanitari sviluppino specifiche competenze in materia privacy e nella sicurezza del dato connessa con l’utilizzo di strumenti elettronici.
Il silenzio del decreto è ancora più rimbombante per quanto concerne l’adesione informata da parte del paziente per l’attivazione dei servizi di telemedicina. Nelle precedenti linee guida uno dei punti di maggiore attenzione è stata la relazione medico-paziente con specifico riguardo alla fase di proposta e accesso al servizio in telemedicina.
Le Indicazioni nazionali del 2020, stabilivano che il paziente per accedere al servizio sanitario in telemedicina deve, dopo essere stato reso adeguatamente informato dal medico dare espressa adesione informata al trattamento sanitario.
L’ adesione informata, dunque, vale come strumento ad integrazione del consenso informato alle cure e dell’informativa privacy normalmente raccolti nell’ambito della prestazione sanitaria tradizionale. Nonché uno strumento in più a garanzia di sicurezza delle cure e una tutela ulteriore per il medico in materia di responsabilità professionale che si estende anche alle peculiarità tipiche di una prestazione sanitaria resa da “remoto”.
I fornitori delle piattaforme, i titolari del trattamento e naturalmente gli operatori sanitari coinvolti dovranno tenere alta la soglia di attenzione in merito a questi aspetti. Nel frattempo, non ci resta che sperare che siano le singole regioni a sciogliere questi nodi.
Marketing sanitario e compliance. About Health
Anche la telemedicina può diventare un importate strumento di competitivà per le strutture Sanitarie e sarà uno degli argomenti del nostro evento previsto per il mese di maggio.
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