(Articolo pubblicato su Assideo.net)
In questo periodo dove il distanziamento sociale è diventata una regola, un tema strategico per le aziende e i cittadini diventerà l’utilizzo di “documenti digitali” in funzione, ovviamente, del grado di loro validità giuridica. Sia beninteso che quanto qui in discussione non è un argomento nuovo, né di recente introduzione, ma negli anni ha sempre incontrato molta resistenza nell’utilizzo.
Andiamo con ordine.
Per prima cosa la normativa definisce il documento informatico come: “..il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti..” (art. 1, lett. “p” Codice Amministrazione Digitale).
Il Reg. eIDAS 1 definisce invece il “documento elettronico” come qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva (art. 3, n, 35).
Uno degli aspetti critici, dunque, è riuscire ad attribuire valore giuridico al “documento informatico” analogamente a qualunque “documento analogico”, ovvero cartaceo.
Il valore giuridico, quindi, dipenderà dal tipo di firma “elettronica” che si vuol utilizzare per la sottoscrizione del documento.
La firma ad oggi maggiormente valevole è sempre stata la firma elettronica cd. “qualificata”, ovvero quella che consente al documento digitale, al pari di un suo omologo cartaceo, di avere l’efficacia prevista dall’art. 2702 Cod. Civ., e pertanto equiparandola ad un documento sottoscritto con firma autografa.
In sostanza il documento, ai sensi dell’articolo 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
La notizia è che molto presto cittadini e imprese, oltre alla già esistente firma elettronica qualificata, potranno utilizzare anche un altro strumento digitale per sottoscrivere documenti con validità giuridica: parliamo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)2 .
SPID, in altri termini, diventa (anche) firma elettronica con valore giuridico. Agid (Agenzia Italiana per il Digitale) ha dunque emanato le linee guida che consentono di firmare documenti online con l’identità digitale così come previsto dall’articolo 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Con l’entrata in vigore delle linee guida sarà dunque possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo così il requisito della forma scritta e producendo gli stessi effetti previsti all’articolo 2702 del codice civile.
Le nuove regole stabiliscono obblighi stringenti sia per gli identity provider (Idp) sia per i service provider (Sp).
Al di là comunque degli aspetti molto tecnici delle Linee Guida, alcune considerazioni si rendono necessarie.
Probabilmente le stesse consentiranno di dare nuovo impulso alla diffusione di SPID quale strumento ad oggi non ancora del tutto compreso nelle sue potenzialità e pertanto ancora poco diffuso.
Tale strumento potrà forse nel tempo consentire ad imprese e privati di formalizzare e “certificare” ciò che oggi avviene molto spesso nella più totale inconsapevolezza. Si pensi alle cd. forme di sottoscrizione “semplice” che nella quotidianità vengono utilizzate e spesso foriere di conseguenze giuridicamente vincolanti, rientrando le stesse appieno nella definizione di documento informatico.
La differenza (si pensi anche solo l’invio per email dell’accettazione di un’offerta di contratto) è che il valore giuridico degli atti a sottoscrizione “semplice” dipende oggi dal Giudice che, caso per caso, ne deve valutare le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità 3 .
La nuova modalità di “firma elettronica” consentirà di poter fornire al documento digitale quel grado di formalità tale da poter essere considerata, in un eventuale giudizio, prova documentale al pari di qualunque atto cartaceo debitamente autografato.
1 Regolamento europeo per l’identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. E’ un regolamento dell’Unione europea, che riguarda l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel Mercato europeo comune.
2 Lo SPID è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web: cittadini e imprese possono accedere a tali servizi con un’identità digitale unica che ne permette l’accesso e la fruizione da qualsiasi dispositivo.
3 Fonti: Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD