Dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 75/2020 (in vigore da oggi 30 luglio 2020) che allarga nuovamente il catalogo dei reati presupposti per la responsabilità dell’ente, da una parte completando il progetto di riforma sui reati tributari e dall’altra introducendo novità nei reati contro la pubblica amministrazione.
Ma procediamo con ordine.
Quella dell’inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 è, come noto, una vicenda che risale alla c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l’Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l’adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cc.dd. gravi frodi IVA, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da fraudolenza e transnazionalità che recano un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea non inferiore a euro 10 mln.
La scelta della legislazione nazionale è stata quella di adottare nuove ipotesi di responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 che abbiano a presupposto i reati tributari.
Da segnalare che già dal c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), il legislatore aveva introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, D.Lgs. 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.
Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:
● dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 , co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all’art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all’art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D.Lgs. 74/2000;
● emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8, co 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all’art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000;
● occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
● sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).
Con il D.Lgs. 75/2020, oggi, vengono inseriti all’interno dell’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 (comma 1-bis) ulteriori reati presupposto, in particolare:
● dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
● omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
● Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).
Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell’ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.
Per quanto riguarda le novità rispetto ai reati a danno della Pubblica amministrazione le novità riguardano l’articolo 24 D.Lgs. 231/2001, in particolare:
● al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
● è poi aggiunto un comma 2-bis, che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).
Sempre tra i reati a danno alla PA il D.Lgs. 75/2020 ha inserito:
● i reati di peculato di cui all’art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d’uso) e all’art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell’errore altrui);
● il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.
Infine, il legislatore ha introdotto un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato “Contrabbando”, che prevede sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.
Cosa devono fare ora le aziende?
Le novità richiedono certamente di aggiornare i modelli organizzativi esistenti per introdurre protocolli di controllo all’eventuale commissione dei nuovi reati. Il sempre più ricco catalogo dei reati per i quali possono scattare sanzioni anche per l’ente rende oramai imprescindibile per le aziende dotarsi di modelli di controllo e gestione. Necessità non più solo circoscritta ad Aziende di grandi dimensioni o solo a chi ha contratti con la Pubblica Amministrazione.