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E ‘operativo il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni
Come avevamo già anticipato nel nostro approfondimento Telemarketing: le novità al Registro delle opposizioni dal 27 luglio sono operative le nuove disposizioni sul Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO).
Tramite l’iscrizione al RPO il cittadino manifesta la volontà di non voler ricevere chiamate di telemarketing indesiderate e/o pubblicità cartacea e, se già iscritto, gestisce l’iscrizione mediante le funzioni del rinnovo, revoca selettiva e cancellazione.
Il servizio si riferisce sia alle chiamate effettuate dall’ operatore umano sia a quelle automatizzate (cd. “robocall”). L’iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato, tuttavia può essere rinnovata ove si intenda annullare nuovamente i consensi al telemarketing rilasciati a seguito dell’iscrizione al RPO.
Il Registro è stato istituito con il D.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, l’RPO è stato oggetto di una nuova riforma finalizzata ad estenderne l’ambito applicativo e a rafforzare gli obblighi per gli operatori di telemarketing, di seguito le novità più rilevanti:
- l’applicazione del RPO rimane estesa anche alla posta cartacea (estensione già introdotta con d.p.r. 149/2018 e ora mantenuta nel nuovo RPO). Gli utenti possono infatti continuare a iscrivere il proprio indirizzo di posta per opporsi alla ricezione di pubblicità anche via cartacea;
- con il nuovo RPO, l’iscrizione del numero comporterà anche la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi dall’utente per finalità di telemarketing. Come unica eccezione: rimarranno validi i consensi prestati nell’ambito di un contratto attivo o cessato da non più di 30 giorni;
- in caso di cessione dei dati a terzi, il cedente dovrà consultare il RPO al momento della cessione e non cedere i contatti degli individui che si sono iscritti al registro;
- gli operatori, tranne nel caso sopra citato, non potranno quindi più avvalersi del consenso rilasciato dall’utente, ma saranno obbligati in ogni caso a consultare il RPO prima di ogni campagna di telemarketing (e in ogni caso mensilmente).
Questa ultima modifica è decisamente la più gravosa, al momento non sembra infatti possibile iscriversi al RPO tramite un intermediario (e.s. una agenzia di marketing), il che vuole dire che qualsiasi azienda coinvolta in attività di telemarketing dovrà iscriversi.
Tutte le informazioni sull’ RPO e la descrizione delle modalità per potersi iscrivere sia per i Cittadini che per gli Operatori sono raggiungibili al sito registrodelleopposizioni.it.
Le zone d’ombra del RPO
Sono ancora in corso alcune valutazioni sul funzionamento del RPO da parte del Garante Privacy e Agcom (Autorità Garante per le comunicazioni) vediamo le principali.
Innanzitutto è da verificare la compatibilità delle previsioni della Legge 5 del 2018 sulla revoca automatica del consenso dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il Reg. EU 679/2016. Il Regolamento infatti non prevede l’automatica revoca del consenso una volta cessato il rapporto contrattuale, questo disallineamento potrà creare uno squilibrio tra i rapporti giuridici.
Probabilmente sarà la Corte di Giustizia europea a risolvere la questione, dobbiamo attendere i prossimi mesi per scoprirlo.
Un altro problema è quello sollevato dagli operatori di settore in relazione alle c.d “call me back” gli operatori, infatti, si stanno chiedendo come gestire le chiamate dall’utente all’operatore con la richiesta di essere richiamati. Se è l’utente che ha fatto questa richiesta hanno comunque l’obbligo di controllare se l’utente sia iscritto o meno al RPO? la tesi prevalente ritiene che in questo il caso il controllo non sarebbe necessario ma dovrebbe limitarsi solo a quella singola occasione, se poi il cliente vuole essere ricontattato per offerte future deve fornire esplicito consenso all’azienda.
È chiaro che alcune aziende potrebbero approfittare di questo “escamotage” e reiterare le chiamate verso il soggetto che però aveva fatto solo un’unica e singola richiesta di call me back-allo stesso tempo costituisce un rischio per quelle più virtuose che potrebbero vedersi contestare alcune attività che di per sé sarebbero lecite. Occorrono dunque regole ben definite per uscire da queste zone d’ombra.
Quali sono gli strumenti che consentono alle aziende di Telemarketing di svolgere le loro attività nel rispetto della normativa privacy?
Sappiamo che in caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010, si applicano le sanzioni previste dall’art. 83, paragrafo 5 del Reg.EU 679/2016, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Per sopperire agli attuali vuoti legislativi e consentire all’aziende operanti nel settore di svolgere la propria attività correttamente o comunque di dare evidenza di aver adottato tutte le misure necessarie come previsto dal Principio di accountability, il Garante mette a disposizione un utile strumento: I codici di condotta.
Come previsto dall’art 40 del Reg.EU 679/2016 “Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese”.
Si tratta di strumenti di responsabilizzazione volontaria, i codici di condotta si sostanziano in regole o pratiche uniformi elaborate da Organismi internazionali, o dalle Associazioni e dagli Organismi di rappresentanza delle categorie di Titolari o dei Responsabili del trattamento dei dati personali, le disposizioni non sono da considerarsi vincolanti anche se, l’autorevolezza dell’organismo da cui promanano, fanno sì che si consolidi la loro applicazione.
Il Progetto di Codice di Condotta per le attività di Telemarketing e Teleselling
E’ stata aperta in questi giorni una consultazione sul Progetto di Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. elaborato e promosso dalle associazioni come Confcommercio, Confindustria, DMA Italia e OIC – Osservatorio Imprese e Consumatori e altre associazioni di categoria, quali rappresentanti di committenti, call center, teleseller, list provider e Associazioni di consumatori.
In seguito alla consultazione pubblica le Associazioni promotrici sottoporranno il Codice di condotta alla preventiva approvazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Lo scopo principale perseguito dalle Associazioni promotrici attraverso l’adozione del Codice sarebbe quello di scoraggiare le condotte degli operatori che contrastino la normativa in materia di protezione dei dati personali, che ledono il diritto alla tranquillità individuale delle persone e al contempo stimolare maggiore fiducia dei cittadini rispetto alle attività promozionali veicolate telefonicamente. Garantendo per quanto possibile un mercato più trasparente e cooperativo.
Il nostro Studio da sempre sensibile alle tematiche privacy è consapevole che queste disposizioni comportino per le aziende del settore pesanti oneri anche dal punto di vista economico è per questo che anche non avendo un quadro definito della normativa appena entrata in vigore, ci impegneremo a tenere monitorate le varie fasi e l’ adozione (si spera) del Progetto di Codice. Che riteniamo essere oltre che una guida un utile strumento operativo.