Il D.L. n. 69/2023 ha modificato il comma 525 della L. n. 145/2018 volta a regolamentare la pubblicità svolta dalle strutture sanitarie private di cura e dai professionisti sanitari.
Indice
Il nuovo articolo che regola la pubblicità sanitaria
Questo il nuovo 525 in vigore:
“Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”.
Come noto, tra gli elementi più discussi della normativa del 2018 vi era il divieto di inserire elementi promozionali o suggestivi all’interno di una attività pubblicitaria. Una simile restrizione sembrava essere un elemento totalmente ostativo alla stessa attività pubblicitaria.
La situazione di incertezza era aggravata dall’assenza di una definizione di “promozionale e suggestivo”, con conseguente indeterminatezza applicativa consegnata in capo alla discrezionalità in capo agli enti deputati a controllarne la correttezza.
La stessa Commissione europea aveva valutato fortemente limitativa della possibilità per i professionisti sanitari stabili in Italia o un altro Stato membro, di promuovere i propri servizi e far conoscere la propria attività professionali ponendosi in contrasto con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazioni di servizi.
Il legislatore, quindi, sollecitato da più parti, è intervenuto con la modifica del comma 525 attraverso il D.L. 69/2023.
La sintesi di cosa è cambiato
Vediamo cosa è cambiato in sintesi.
- La norma ora contiene un divieto a inserire all’interno della pubblicità elementi di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui offerte, sconti e promozioni. Quindi vietate le comunicazioni di tutte quelle attività volte a offrire vantaggi di natura economica diretta o indiretta.
- Nella normativa previgente l’inserimento di un elemento promozionale o suggestivo era sufficiente a violare la norma, oggi è necessario che l’elemento risulti sia attrattivo che suggestivo. Tuttavia, ancora l’elemento di incertezza permane. L’assenza di puntuali definizioni risulta ancora aleatorio distinguere tra cosa sia attrattivo e cosa suggestivo, restando quindi in attesa di chiarimenti giurisprudenziali.
Il legislatore, tuttavia, ha dato qualche indicazione. La ratio della norma, infatti è quella di imporre alle struttura di realizzare una pubblicità che non porti ad un ricorso improprio a trattamenti sanitari.
La logica in altri termini è chiara, evitare che nella comunicazione pubblicitaria le strutture sanitarie sfruttino la circostanza che il pubblico a cui si rivolgono è “debole” e facilmente condizionabile.
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