Nel mese di marzo è stato emanato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. In questi giorni, vista l’evoluzione dell’epidemia e del contesto complessivo, il documento è stato aggiornato. In particolare il Protocollo si trova come “Allegato 6” del DPCM del 26 aprile 2020 e contiene le seguenti novità rispetto al precedente testo.
Sono rimasti invariati gli obblighi di informazione, monitoraggio del personale, sanificazione degli ambienti e utilizzo dei DPI già previsti nel testo del 14 marzo, sono stati aggiunti i seguenti profili.
Indice
Conseguenze in caso di inosservanza del protocollo
L’omissione dei controlli del Protocollo o comunque la mancata attuazione di misure che non assicurano livelli adeguati di protezione possono comportare “la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Si raccomanda, quindi alle aziende di non sottovalutare la portata delle misure da attuare.
Gestione del personale che rientra dopo il contagio
L’ingresso in azienda dei lavoratori già risultati positivi al COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Gestione appalti
Sono restate invariate le misure sul transito dei fornitori in ingresso/uscita, ma è stata inserita un’estensione delle misure anche alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
In particolare, per i dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Il tutto ovviamente dovrà avvenire sempre nel rispetto della disciplina del trattamento dei dati personali e la comunicazione dei dati a terzi dovrà essere prevista nell’informativa.
Compiti del medico competente
In aggiunta a quanto prescritto nel precedente protocollo, il medico competente potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al contenimento del virus. In questo modo il protocollo lascia aperta la possibilità di implementare dei protocolli di screening “sierologici”, ma imponendo – giustamente – il coinvolgimento del medico competente.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Un ultimo elemento di novità riguarda l’organizzazione aziendale.
Per tutto il perdurare di questa emergenza, ma forse anche dopo, le Aziende devono impostare modalità di lavoro che favoriscano il più possibile il distanziamento sociale. Pertanto: turnazione, trasferte, rimodulazione dei livelli produttivi e smart work devono essere utilizzati per ridisegnare il nuovo mondo del lavoro.
Nello specifico per lo smart working, si ricorda che questo comporta una impostazione del lavoro in alcuni casi anche attraverso apparecchiature proprie del dipendente che vanno analizzati e inseriti nelle istruzioni e nelle procedure per la corretta gestione degli strumenti informatici.
Infine si segnala il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell’INAIL. La pubblicazione nella prima parte contiene la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio, mentre la seconda illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici.