Propaganda politica e campagne elettorali sono elementi fondamentali per la partecipazione popolare alla vita democratica. Per compiere una scelta di voto consapevole, l’elettorato deve poter riceve informazioni sui candidati, sui partiti e sui loro programmi futuri. Le organizzazioni impegnate politicamente, non è un caso, investono molto sulle strategie di comunicazione. E anche loro, per rendere efficaci le proprie campagne, hanno tutto l’interesse a raccogliere informazioni sugli elettori, disporre dei loro contatti, e perché no, anche informazioni su idee, opinioni, gusti, preferenze. Nulla di sbagliato nel tentativo di intercettare i sentimenti dei cittadini, ma la correttezza dei metodi risulta cruciale. Strumenti e tecnologie odierne hanno reso la comunicazione politica sempre più data-driven. Ecco perché è fondamentale che ogni organizzazione e soggetto coinvolto nel mondo della politica, tratti i dati di elettori e potenziali elettori nel pieno rispetto di tutti i principi di privacy e protezione dei dati personali.
Indice
Nuove tecnologie in propaganda: i rischi per la privacy
I dati connessi alle opinioni politiche o utilizzati nell’ambito delle azioni di propaganda sono dati particolari. La loro violazione, è evidente, può comportare fenomeni di discriminazione. Ad aumentare il rischio, le nuove tecnologie e l’avvento dei big-data, che hanno aperto la strada a pratiche di inferenza, automatismi deduttivi. Che, a partire da informazioni “generiche”, permettono di comprendere anche aspetti più intimi. Per banalizzarla: dimmi quali cantanti ascolti e quali film ti piacciono, e saprò chi voti. [vedi anche Dati particolari: una categoria dai contorni sfumati]
Un ulteriore rischio è collegato a fenomeni intrinsecamente connessi al funzionamento dei social network, come le filter-bubble, che possono determinare una polarizzazione di opinioni e vanificare l’utilità del dibattito politico.
Alcune delle preoccupazioni più serie riguardano le pratiche di micro-targeting, azioni di profilazione su larga scala che danno la possibilità di inviare, in maniera massiva e automatizzata, comunicazioni personalizzate volte a influenzare l’orientamento politico o le scelte di voto, sfruttando conoscenze su interessi personali, valori, abitudini, stile di vita del singolo. La tecnologia è sempre un passo avanti, ma in futuro, probabilmente, assisteremo a nuove e maggiori restrizioni normative per questo genere di operazioni.
Norme privacy per la propaganda politica
Sotto il profilo dei principi fondamentali di trattamento di dati personali, il Reg. UE 2016/679 (GDPR) rappresenta la fonte normativa principale per ogni nazione europea. La Convenzione 108+ del Consiglio d’Europa, e le connesse Linee Guida sul trattamento dati nelle campagne politiche, poi, mettono esplicitamente in connessione il diritto alla protezione dei dati con altri diritti fondamentali, tra cui la libertà d’espressione e il diritto di non essere discriminati sulla base delle proprie opinioni politiche (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
Molte regole di dettaglio sul trattamento di dati nella comunicazione politica, comunque, dipendono da normative nazionali, nonché interpretazioni e pronunce delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali.
In Italia, l’ultimo Provvedimento a carattere generale del Garante in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica è del 18 aprile 2019.
Soggetti che trattano dati nella comunicazione politica
L’ecosistema che sottende le campagne di comunicazione politica è complesso e opaco.
La comunicazione da regolare sotto il profilo del trattamento di dati personali non è, chiaramente, solo quella più intensa a cui assistiamo in prossimità delle elezioni. Nelle democrazie moderne si parla ormai di “campagna elettorale permanente”. Nella consapevolezza che le azioni propagandistiche hanno luogo sia nel periodo relativamente breve in cui le legislature sono sciolte, sia nei periodi che intercorrono tra un’elezione e la successiva.
Così, oltre alle forze politiche in campo (partiti, coalizioni elettorali, organizzazioni temporanee costituite in fase di campagna elettorale o referendaria), il diritto alla protezione dei dati non può trascurare anche le sempre più numerose società private che costellano le formazioni politiche e che erogano servizi di intermediazione, brokeraggio di dati, analisi e statistica, marketing e pubblicità, nonché servizi di comunicazione, telecomunicazioni e informatici, compresi social media e messaggistica.
Quali ruoli privacy hanno i soggetti che partecipano alla propaganda?
- TITOLARI DEL TRATTAMENTO: soggetti che hanno potere decisionale sul trattamento dei dati personali. Vi rientrano certamente partiti, candidati ufficiali dei partiti, coalizioni elettorali, altre organizzazioni (anche locali o temporanee) costituite durante una campagna elettorale o referendaria.
- RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: soggetti che trattano i dati personali per conto e su incarico di un altro Titolare. Può essere il caso di analisti, consulenti, fornitori di strumenti e software per le campagne elettorali.
- CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO: soggetti che definiscono congiuntamente o in maniera convergente il trattamento dei dati. Ad es. un partito politico e un social network, nello svolgimento di una campagna di comunicazione basata sulla profilazione degli utenti e finalizzata alla propaganda digitale.
Regole per l’uso di dati degli elettori
Ovviamente, non è ammesso esercitare influenze o pressioni indebite su elettori o potenziali elettori affinché forniscano i propri dati personali. Qualsiasi attività di trattamento deve sempre svolgersi in maniera sicura, trasparente, e proporzionata ai diritti del cittadino.
La funzione delle campagne elettorali è da individuarsi nell’impegno e nel coinvolgimento delle forze politiche con l’elettorato. Sondaggi pre e post voto, invii di comunicazioni (anche tramite social-media, e-mail e sms) su obiettivi e programmi politici, inviti a petizioni, eventi, convegni, raccolte fondi, sono tutte attività di propaganda coerenti con lo scopo generale. Ma ogni attività di trattamento di dati personali deve svolgersi in trasparenza e trovare un’idonea base giuridica. Saranno necessari, ad esempio, consensi specifici per attività diverse, ulteriori, o supplementari alla generica propaganda, quali:
- marketing generale
- profilazione
- comunicazione a terzi che svolgeranno attività di marketing
- comunicazione a terzi che svolgeranno attività di profilazione
Per quanto riguarda la finalità di propaganda politica generale, le indicazioni del Garante privacy presentano invece alcune distinzioni in base al soggetto e alle circostanze di acquisizione dei dati.
Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico
Tali organizzazioni possono utilizzare, in qualità di Titolari del trattamento, i dati degli aderenti e degli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di comunicazione politica. La base giuridica può individuarsi nel legittimo interesse del Titolare, in quanto prevista dall’atto costitutivo, dallo statuto e strettamente funzionale al perseguimento degli scopi dell’organizzazione. Non è quindi necessario raccogliere uno specifico consenso.
Organismi associativi NON politici (es. associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, etc.)
È illecita la prassi adottata da alcuni soggetti che si candidano a elezioni politiche o amministrative, di acquisire e utilizzare i contatti gestiti da un’associazione di cui fanno parte, per utilizzarli a scopo di propaganda. In linea generale, gli organismi che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, possono fare propaganda politica solo col consenso degli interessati e una chiara indicazione nell’informativa.
Fa eccezione la circostanza in cui la propaganda elettorale sia riportata esplicitamente tra gli scopi statutari. In tal caso, non sarà necessario un consenso specifico per l’invio di comunicazioni di questa natura agli associati. Tuttavia, le modalità di contatto utilizzate (sms, posta, ecc.) devono essere espressamente indicate nello statuto o nell’atto costitutivo e gli interessati devono essere correttamente informati ex art. 13 GDPR.
Simpatizzanti, sovventori e persone contattate in occasione di singole iniziative
I dati raccolti da partiti, gruppi politici, singoli candidati, ecc. in occasione di specifiche iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, ecc.) possono essere utilizzati solo con il consenso esplicito degli interessati, e a condizione che nell’informativa rilasciata all’atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le ulteriori finalità di propaganda elettorale.
Il consenso non è richiesto laddove il sostegno dimostrato in occasione dell’iniziativa comporti una forma di particolare “adesione” al soggetto politico e al suo programma. La finalità va comunque espressa adeguatamente a mezzo dell’informativa.
Dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque
I dati estratti da fonti “pubbliche” possono essere raccolti e utilizzati per finalità di propaganda e comunicazione politica sulla base del legittimo interesse del Titolare, sempre nel rispetto dei presupposti, dei limiti e delle modalità eventualmente stabilite per accedere o utilizzare tali fonti (es. identificazione di chi ne chiede copia, accesso consentito solo in determinati periodi, ecc). Tra queste fonti rientrano: le liste elettorali detenute presso i Comuni, gli elenchi dei cittadini italiani residenti all’estero (aventi diritto al voto in Italia, al Parlamento Europeo, o per l’elezione del Comitato degli italiani all’estero), e le liste degli elettori di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali.
Dati acquisiti da intermediari
Partiti e organizzazioni politiche spesso raccolgono dati personali da soggetti terzi, intermediari e broker di dati che ne garantiscono la corretta raccolta. Prima di utilizzarli, l’organizzazione politica che li acquisisce è tenuta a verificare l’effettivo adempimento degli obblighi previsti dalla normativa le campagne, es. svolgendo una due diligence volta a verificare che l’intermediario abbia rilasciato all’interessato idonea informativa, abbia acquisito un consenso per la comunicazione dei dati a terzi per finalità di propaganda politica (non è invece necessario un consenso specifico per le singole modalità di comunicazione (es. e-mail, sms, telefonate con operatore, posta cartacea, ecc), e che il consenso raccolto fosse chiaro e differenziato da altre finalità (ad esempio, ricerche di mercato, profilazione, analisi).
Servizi di comunicazione politica curati da terzi
Quando la propaganda sia svolta da soggetti terzi esterni all’organizzazione politica, dev’essere innanzitutto riconosciuto il loro ruolo di Contitolari o, più facilmente, di Responsabili del trattamento, a seconda del grado di autonomia e potere decisionale sulla gestione dei dati. Nella seconda ipotesi, il Responsabile esterno potrà avere accesso, detenere e utilizzare dati personali per conto del partito con cui collabora. I dati personali così acquisiti non possono essere utilizzati o messi a disposizione di altri committenti che ne facciano successivamente richiesta.
Privacy in propaganda: divieti all’utilizzo di dati
Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali
Per varie fonti di dati gestite da soggetti pubblici, esistono norme specifiche che ne vietano l’utilizzo a scopo di comunicazione politica. È il caso di: elenchi dei residenti iscritti all’anagrafe (che possono essere rilasciati solo alle amministrazioni pubbliche con motivata richiesta e per esclusivo uso di pubblica utilità), archivi dello stato civile, schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti (utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali), dati annotati nei seggi nel normale svolgimento delle operazioni elettorali (da trattare in ogni caso con la massima riservatezza, anche in considerazione del fatto che la mera partecipazione o meno a referendum o a ballottaggi può evidenziare un possibile orientamento politico), dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali, indirizzi di posta elettronica tratti dagli indici dei domicili digitali (es. INI-PEC), dati resi pubblici in virtù degli obblighi di trasparenza della PA o derivanti da altre norme di settore (es. esiti concorsuali, organigrammi di uffici pubblici, informazioni su addetti a una funzione pubblica).
Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche
Nel ricoprire alcune cariche (es. sindaci, assessori, consiglieri comunali o provinciali, altri incarichi pubblici) possono lecitamente accedere a determinate informazioni personali nello svolgimento delle proprie funzioni. È escluso, invece, il loro utilizzo per finalità di propaganda elettorale, com’è avvenuto, ad esempio, nel 2016 quando un ex assessore ha inviato un’e-mail ai “Carissimi dipendenti del Comune di Napoli – Elettrice/Elettore”, per invitarli a manifestare una preferenza nei propri riguardi in occasione delle imminenti elezioni regionali (ved. provv. del Garante 205/2016).
Dati raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa e di cura
Professionisti e organismi sanitari non possono utilizzare i dati raccolti nell’ambito dell’esercizio della professione a scopo di propaganda politica. La finalità è chiaramente non riconducibile agli scopi originali per cui sono stati raccolti i dati. La regola sembrerebbe scontata, ma su alcuni casi simili il Garante si è già espresso. Nel 2014, quando una Casa di Cura ha inviato ai propri pazienti una comunicazione dal contenuto propagandistico (ved. provv. del Garante 393/2014). Nel 2019, quando un medico ha inviato e-mail di propaganda elettorale a diversi pazienti che aveva visitato presso l’Istituto Europeo di Oncologia (ved. provv. del Garante 49/2019).
Dati contenuti negli elenchi telefonici
I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per finalità di propaganda politica. La finalità primaria di questi elenchi è la semplice ricerca per “comunicazione interpersonale”. E, anche in relazione alle deroghe per gli operatori iscritti al ROC, a prescindere dai vincoli determinati dal Registro delle opposizioni… la propaganda politica non è ammessa, poiché non equivalente al tradizionale marketing commerciale. [per approfondire, vedi anche Registro delle Opposizioni VS Operatori di Telemarketing: il progetto del Codice di Condotta]
Dati reperiti liberamente sul web
Per quanto di semplice reperibilità, i dati acquisiti liberamente sul web non possono essere utilizzati a scopo di propaganda politica. Nello specifico, non sono lecite le acquisizioni di dati tramite: software di raccolta automatica (“scraping”), liste di abbonati a specifici servizi, dati pubblicati online per comunicazione aziendale, commerciale o associativa, dati consultabili in applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio, dati pubblicati dagli utenti sui social network.
Trasparenza e propaganda politica
Gli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 13-14 del GDPR trovano piena validità e applicabilità. Nel contesto della comunicazione politica, sono tuttavia presenti alcune circostanze di esonero dall’obbligo di rendere l’informativa che il Garante ritiene proporzionate ai diritti degli interessati.
In particolare, sono esonerati i partici e soggetti politici che utilizzano, per finalità di propaganda politica, dati personali estratti dalle liste elettorali:
- durante il ridotto periodo di consultazioni politiche, amministrative o referendarie,
- nell’invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (non consente di riportare un’informativa completa),
- ove l’obbligo di informazione richieda un sforzo eccessivo e sproporzionato.
In generale, e in considerazione degli strumenti a disposizione oggi, è comunque da considerare sempre preferibile rendere accessibile l’informativa. Ad esempio, rimandando a una versione pubblicata sul proprio sito web.
Chiudendo in tema di “trasparenza”, interessanti anche le regole della Commissione Europea proposte per la futura adozione di alcune pratiche a tutela dell’elettore. Tra le misure suggerite, ad esempio, delle “etichette” da apporre alle campagne pubblicitarie politiche sponsorizzate. Andrà indicato chiaramente: Sponsor; Importo speso per la pubblicità; Fonti dei fondi; Link alle fonti ufficiali delle elezioni.