Ci siamo, entrerà in vigore domani l’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro contenuto nel decreto-legge 127/202.
Le aziende hanno passato le ultime settimane per decidere come applicare ai luoghi di lavoro la norma, districandosi tra: problemi organizzativi, di privacy e anche giuslavoristici. Con il Parere del Garante e i DPCM degli ultimi giorni, le indicazioni di come applicare la norma, dovrebbero essere chiare, indubbiamente si tratterà di vedere nelle prossime settimane se i protocolli e le modalità di controlli che da domani partiranno siano davvero efficaci e nel caso fare qualche modifica organizzativa. L’avvocato Adriano Colomban per Assideo illustra i principali contenuti nella norma che, come noto, richiede “..a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID”
Molti i dubbi applicativi di questo obbligo che l’avvocato Colomban esamina nell’articolo e di cui si riportano i passaggi principali.
Indice
1. Il caso degli autonomi e liberi professionisti
Si pensi al caso di un professionista/autonomo che riceve un cliente presso il proprio ufficio o luogo di lavoro. Al professionista/autonomo è richiesto di possedere la certificazione (chiunque svolga attività lavorativa). Altrettanto obbligo la norma non richiede al cliente il quale però non potrà richiedere al professionista l’esibizione del certificato verde non assumendo, ovviamente, il ruolo di “datore di lavoro” o controllore.
2. Datore e prestatore di lavoro
Minori problematiche dovrebbero invece insorgere davanti a situazioni più strutturate in cui poter individuare più agevolmente il “datore di lavoro” (controllore) rispetto ai prestatori di lavoro (controllati). La normativa che si andrà ad applicare, è riferibile non solo a lavoratori dipendenti ma anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei predetti luoghi, anche per il tramite di contratti esterni (ad esempio collaboratori, stagisti, etc.). Tutti, pertanto, soggetti a controllo in ingresso.
Nel caso di appalto, inoltre, si ritiene allo stato, che siano onerati contestualmente (ai controlli) sia i datori della committenza quanto quelli degli appaltatori quali soggetti esterni che intervengono nel medesimo luogo di lavoro. Medesima cosa nel caso di somministrazioni o distacchi.
I principali adempimenti in capo al datore di lavoro sono:
Verificare il rispetto delle prescrizioni,
Definire entro il 15 ottobre le modalità operative
Individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni
Anche il datore di lavoro stesso dovrà essere dotato di green-pass e soggetto a controlli.
A far data del 15 ottobre si dovrà procedere quindi ai controlli (preferibilmente) al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Dovranno altresì i datori definire le modalità operative per poter procedere concretamente ai controlli da eseguirsi, dice la norma, anche a campione.
3. Ricadute e sanzioni
L’aspetto forse più critico e controverso: l’applicazione delle sanzioni.
Nel caso in cui un datore di lavoro o un incaricato verifichi l’assenza del certificato verde ciò non comporterà in buona sostanza (caso differente per le imprese con meno di 15 dipendenti) alcuna ricaduta sanzionatoria disciplinare per i lavoratori, salvo il sostanziale divieto di accesso ai luoghi di lavoro.
Permane nel caso di accesso in violazione degli obblighi indicati dalla norma la punibilità però amministrativa (sanzione) sia in ragione della scarsa diligenza datoriale nei controlli, sia nei confronti dei prestatori di lavori sui quali incombe l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione.
In linea generale il datore di lavoro non avrebbe alcun obbligo a riferire al Prefetto le violazioni, salvo però le citate FAQ (la n.ro 4) governative riferirsi alle violazioni riscontrate all’interno dei luoghi di lavoro in questi termini: “..Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa..”. Pare dunque che il Datore assurga, in questo caso, a vero e proprio organo di controllo.
Tutto da verificare il fatto che una segnalazione del genere potrebbe in ipotesi, e di contro, però configurare una sorta di “autodenuncia” circa la fallacità, ad esempio, delle procedure aziendali. Rimane certamente un problema aperto.
Ovviamente un ingresso non autorizzato, magari eludendo i sistemi di controllo aziendali, comporterà sicuramente la possibilità per il datore di procedere ad una contestazione disciplinare secondo le previsioni dei CCNL di riferimento.
L’assenza della certificazione in sé, invece, non comporterà alcuna conseguenza sanzionatoria (di tipo disciplinare) in capo al dipendente.
Per le imprese al di sotto dei 15 dipendenti è invece prevista, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere il lavoratore.
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