Normativa e-commerce: che cos’è il geoblocking
La Commissione europea sarà chiamata entro il 23 marzo 2020 a valutare gli effetti prodotti dal Regolamento UE 2018/302 alle vendite on line. Come noto, infatti il Regolamento, entrato in vigore a dicembre 2018 ha introdotto importanti divieti per chi intende aprire un negozio online.
In particolare, il Regolamento ha imposto a chi vende sul mercato beni o servizi tramite mezzi elettronici (e-commerce) di non attuare alcun tipo di discriminazione tra gli utenti fondato sulla nazionalità degli stessi, che si ripercuota sulle condizioni di vendita.
Il Regolamento nasce nel 2016 quando la Commissione europea ha appurato che circa il 60% dei portali web visualizzabili nell’Ue prevedeva filtri (sulla base di informazioni indicanti l’ubicazione fisica dei clienti, come l’indirizzo IP utilizzato per accedere a un’interfaccia online, l’indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui è stato emesso lo strumento di pagamento del cliente) capaci di dissuadere gli utenti dall’acquisto in un Paese diverso dal proprio.
Pertanto, la Commissione ha proposto il testo del Regolamento 302 per disciplinare i siti e-commerce di professionisti che svolgono l’attività nell’Unione Europea.
Si tratta una disciplina dichiaratamente finalizzata “a realizzare il pieno potenziale del mercato interno come spazio senza frontiere interne”, tanto che restano escluse dall’ambito di applicazione della stessa le ipotesi in cui tutti gli elementi rilevanti della transazione siano limitati ad un solo Stato membro.
Ora in base alle regole introdotte da tale normativa, i professionisti che offrono sul mercato beni o servizi tramite e-commerce non possono più attuare alcun tipo di discriminazione tra gli utenti, fondato sull’ubicazione degli stessi, che si ripercuota sulle condizioni di vendita.
In particolare, le imprese non possono più bloccare o limitare l’accesso a siti internet, interfacce o applicazioni finalizzate alla vendita di beni e servizi, reindirizzando automaticamente i clienti; né, una volta assicurato l’accesso on line ai propri potenziali clienti, possono diversificare le condizioni commerciali praticate; né, infine, possono differenziare gli strumenti di pagamento messi a disposizione per l’acquisto dei beni e servizi offerti.
Tuttavia, il Regolamento 2018/302 mira a impedire i blocchi geografici ingiustificati, non qualsivoglia tipo di blocco geografico.
Il legislatore europeo ha ben chiaro, infatti, che in molti casi la riluttanza dei venditori on line a stabilire rapporti commerciali con i clienti di altri Stati membri è dovuta, almeno in parte, alla diversità dei sistemi giuridici dei vari Stati, ai conseguenti rischi concernenti l’individuazione delle leggi applicabili in materia di protezione dei consumatori, alla varietà delle leggi in materia di ambiente e di etichettatura, alla tassazione e ai regimi fiscali, nonché ai costi di consegna e ai requisiti linguistici.
Né il regolamento si applica a tutti i siti e-commerce.
Il Regolamento si applica solamente qualora l’acquisto di beni o servizi venga effettuato in qualità di utenti finali e non si estende agli acquisti finalizzati alla rivendita, alla trasformazione, al trattamento, alla locazione o al subappalto successivi, poiché ciò inciderebbe su sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, che sono spesso negoziati in via bilaterale e direttamente connessi alle strategie commerciali a valle e a monte.
Restano però esclusi anche i contenuti digitali protetti dal diritto d’autore, quali ad esempio musica o videogiochi, per i quali, quindi, il geoblocking resta ancora lecito.
La ragione di questa limitazione è probabilmente da ricercarsi nel principio di territorialità del diritto d’autore, per cui “invece di un titolo unico sul diritto d’autore, valido simultaneamente in tutta l’UE, esistono 28 titoli nazionali distinti”. Dunque, in un contesto in cui il diritto d’autore presenta la caratteristica fondamentale della territorialità, i bocchi geografici appaiono come uno strumento decisamente efficace per garantire un’effettiva tutela del copyright. Appare infatti probabile che, fino a che il diritto d’autore resterà territoriale, non sarà possibile delegittimare del tutto le pratiche di geoblocking.
È proprio la tematica del diritto d’autore che pare debba essere presa in considerazione dall’analisi dell’impatto del Regolamento della Commissione UE, sarà perciò interessante capirne gli sviluppi futuri.
Nella tabella che segue vengono invece evidenziati gli aspetti principali del Regolamento 2018/302.