E’ costata una sanzione di 525.000 euro oltre a un extra fino a €120.000 non avere nominato un rappresentante dell’UE ad una società con sede in Canada che offriva servizi ai consumatori UE.
Vediamo il caso.
Una società con sede in Canada, quindi fuori dell’Unione Europea (UE) con il suo sito web ‘Locatefamily.com’ offre una piattaforma su cui chiunque (quindi cittadini dell’Unione e non) può cercare i dettagli di contatto di amici e familiari di cui ha perso le tracce.
Il Garante Olandese ha dichiarato di aver ricevuto 19 denunce tra il 25 maggio 2018 e il 25 luglio 2019 da persone che non si erano registrate a Locatefamily.com, ma le cui informazioni, inclusi indirizzi completi e talvolta numeri di telefono, erano apparse sul sito Web a loro insaputa. Le denunce riguardavano la mancata risposta di Locatefamily.com alle richieste di cancellazione e la mancanza di un rappresentante ufficiale dell’UE.
L’indagine avviata dalla DPA olandese in collaborazione con altre Autorità ha rivelato che Locatefamily.com offriva i suoi servizi non solo nei Paesi bassi, ma anche in altri otto paesi dell’UE.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, GDPR, le attività di trattamento di Locatefamily.com rientravano nell’ambito territoriale del GDPR ed era obbligata a nominare un rappresentante dell’UE con il quale i cittadini dell’UE potessero esercitare i propri diritti alla privacy. Infatti, la società pur non avendo sede nell’Unione Europea, viene identificata dal Garante Olandese come Titolare poiché ne decide le finalità del trattamento e si rivolge ad interessati appartenenti all’Unione Europea.
Come ribadito dal Garante, qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione tratti dati personali di interessati che si trovano nell’Unione e il trattamento riguardi l’offerta di beni o servizi – indipendentemente dal fatto che gli interessati richiedano o meno un pagamento – a tali interessati che si trovano nell’Unione, il titolare del trattamento o il responsabile dovrebbero designare un rappresentante.
Molto severa la multa applicata che ha tenuto in considerazione sia la natura, la gravità e la durata della violazione, ma soprattutto il numero di interessati e dell’entità del danno da essi subito.
Così di comune accordo, le Autorità hanno deciso di multare l’organizzazione per un importo pari a 525.000 euro data la mancata nomina del rappresentate UE, a cui si aggiunge un extra di 20 mila euro per ogni periodo della durata di due settimane in cui la carica è rimasta scoperta per un importo massimo di €120.00.