Commento alle linee guida n. 5/2019 relative al diritto all’oblio commento alle linee guida n.52019 sul diritto all’oblio.
Ogni giorno ogni singolo aspetto della nostra quotidianità passa attraverso il web e attraverso i canali social su cui gli utenti iscritti postano foto e immagini che li ritraggono o che ritraggono altre persone che, in dati momenti, condividono la stessa esperienza.
Il web è uno dei più grandi veicoli di news e informazioni (spesso anche non veritiere) su cui il popolo dei navigatori accede costantemente per ricevere aggiornamenti rispetto quanto accade in tempo reale su tutto il pianeta.
E, seppur vero che essere sempre informati degli avvenimenti sia una grande conquista (si veda ad esempio la necessità di salvare vite umane), in altri casi la riproposizione di notizie non corrette o veritiere, potrebbe inequivocabilmente danneggiare l’immagine o la reputazione di persone che, per tutelarsi da ciò, non hanno altro modo che adire le sedi legali competenti per chiedere rimozioni di determinati post, notizie o immagini con le conseguenti pretese di risarcimento dei danni sia materiali che non a loro occorsi.
Il diritto all’oblio si colloca nel quadro dei diritti della personalità come una particolare forma di garanzia connaturata al diritto alla riservatezza e si distingue dal diritto all’identità personale che può essere definito come l’interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell’attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l’interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione.
Una delle vicende più note sul tema della tutela del diritto all’oblio si è conclusa il 13 maggio 2014, quando la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che chiunque, a tutela del proprio diritto all’oblio, possa chiedere ad un motore di ricerca di dissociare il proprio nome da qualsivoglia informazione pubblicata online purchè non sussista un preminente interesse pubblico alla conoscenza dell’informazione medesima.
Ed è proprio a partire dal predetto caso Google Spain/Mario Costeja Gonzalez che l’EDPB in data 2 dicembre 2019 ha pubblicato le linee guida n. 5/2019 relative al diritto all’oblio.
Nel GDPR, il diritto all’oblio viene garantito all’art. 17 ma la differenza che sussiste rispetto alle presenti linee guida è che mentre l’art. 17 è applicabile a tutte le richieste effettuate dagli interessati ai titolari, le linee guida si basano unicamente sul caso specifico del trattamento dei dati effettuato dai motori di ricerca ed alle connesse richieste di cancellazione verso questi ultimi ad opera degli interessati.
Altro punto è che l’esercizio del diritto all’oblio così come descritto dall’EDPB non può dirsi applicabile all’attività di trattamento dei dati effettuato da chi pubblica contenuti su siti di terze parti.
Ciò detto, di base le linee guida sono suddivise in due punti (i cui contenuti verranno esemplificati nelle due tabelle sotto riportate):
Il fatto che l’EDPB si sia concentrato sul tema denota quanto questo diritto e il suo conseguente esercizio stia diventando sempre più importante e quanto sia sempre più difficile effettuare un bilanciamento anche con altri interessi.
Al diritto all’oblio, tra gli altri, deve essere anche contrapposto il cd. “diritto alla storia”.
In effetti, proprio sulla scorta di quanto affermato in sede di giurisprudenza comunitaria il diritto ad essere dimenticati, in tutto o in parte, va visto con particolare attenzione. Non sempre è giusto rimuovere dallo spazio pubblico un’informazione reale, veritiera e corretta, che quando è stata pubblicata era di sicuro interesse di cronaca e di sicuro interesse pubblico, il tutto in nome dell’interesse del singolo. In questo caso, a tale interesse, può contrapporsi un interesse maggiore di carattere pubblicistico.
Quello che sarebbe auspicabile, data la complessità del tema e visti anche alcuni casi drammatici di cronaca che si sono verificati negli ultimi anni a seguito della diffusione con conseguente impossibilità di rimozione da parte degli interessati di video, immagini, notizie false, è che l’introduzione di queste linee guida possa fungere da punto di partenza verso una sempre maggiore tutela: sia degli interessati (in qualità di soggetti principali della diffusione di notizie false) affinchè non venga compromesso il loro diritto all’oblio a seguito della pubblicazione e permanenza sul web di informazioni non corrette a loro riguardo, sia dell’interesse pubblico affinchè quanto circoli in rete corrisponda sempre più a verità e trasparenza con conseguente maggiore responsabilizzazione dei gestori di motori di ricerca anche in un’ottica di vigilanza dei contenuti inseriti sui siti.