La regolamentazione dei mercati digitali on line è stato da molti anni regolamentato dalla normativa di origine comunitaria. Dal 2018, però, la Commissione Europea ha dato il via ad un cambio di rotta con un pacchetto di riforme volte a creare un equo mercato per imprese e consumatori anche on line (Comunicazione della Commissione “New Deal for consumers”)
In particolare, le misure adottate nel New Deal mirano principalmente a:
I) migliorare e modernizzare l’impianto dell’acquis europeo in materia consumeristica;
II) fornire maggiori possibilità di ricorso per i consumatori;
III) garantire una parità di trattamento dei consumatori di ogni Stato Membro;
IV) prendere in considerazione le sfide future per la politica dei consumatori in un ambiente economico e tecnologico in rapida evoluzione.
Gli obiettivi anzidetti si sono tradotti essenzialmente nell’adozione di quattro Direttive tra cui la cd. “Direttiva sui contenuti digitali” 2019/770/UE attualmente in fase di attuazione in Italia (scadenza 1° gennaio 2020) e destinata a diventare un riferimento normativo importante nell’implementazione di siti e-commerce.
La direttiva si occupa delle prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali, tutelando il consumatore rispetto alle funzionalità di quanto indicato in contratto e di quanto effettivamente fornito.
In base ai requisiti soggettivi di conformità previsti, il contenuto digitale o il servizio digitale, deve:
a) corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore;
c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in materia di installazione, e l’assistenza ai clienti previsti dal contratto;
d) essere aggiornato come previsto dal contratto.
Sono inoltre previste molteplici disposizioni riguardanti l’onere dell’operatore economico di informare tempestivamente e correttamente il consumatore su azioni e/o attività utili e necessarie per poter usufruire in modo adeguato dei contenuti acquistati.
Ma l’aspetto innovativo della direttiva che implica non poche perplessità è l’introduzione dell’espressa qualificazione del trasferimento di dati personali quale corrispettivo nel contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali e come obbligazione in tutto assimilabile al pagamento del prezzo.
La Direttiva, in particolare, considera il dato personale come valuta che può essere usato per acquistare contenuti digitali; la nuova normativa estende la rete di protezione per il consumatore di contenuti digitali e descrive nuovi modelli contrattuali, in cui si inserisce il dato personale quale strumento di pagamento.
Il Considerando 24 della Direttiva, poi, elenca alcuni dati personali che possono essere usati come strumenti di pagamento, tra questi: indirizzo e-mail e nome forniti da un consumatore al momento della creazione di un account sui social media o materiale, (come fotografie o post), che il consumatore pubblica on line e che lo stesso consumatore mette a disposizione per il trattamento a fini commerciali dall’operatore economico.
Una prospettiva quella della direttiva, che sembra proiettarsi verso una mercificazione del dato e dello scambio e che necessita, inevitabilmente, di una normativa corretta e trasparente a tutela di tutti i diritti e le libertà del consumatore.
Secondo la prospettiva della Direttiva europea non si sta parlando della vendita di dati, ma, certamente, si sta dicendo che il dato personale è utilizzabile come un corrispettivo, avente un valore commerciale. Dovrebbe, pertanto, applicarsi ai contratti in cui l’operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati personali.
I dati personali, poi, potrebbero essere forniti all’operatore economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, occorerà capire come.
In questa impostazione, sarà ovviamente d’obbligo tener conto del Regolamento europeo in materia alla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), infatti la Direttiva 770 al Considerando 37 prevede: “i dati personali dovrebbero essere raccolti o altrimenti trattati esclusivamente nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra la presente direttiva e il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, quest’ultimo dovrebbe prevalere.”
Nell’ordinamento italiano la direttiva verrà attuata all’interno del codice del consumo ( d.lgs. n. 206 del 2005), ma sarà interessante vedere come le nuove disposizioni verranno applicate e che effetto avranno sui mercati del digitale, sperando che soprattutto l’aspetto dell’utilizzo dei dati come strumento di pagamento avvenga in maniera rispettosa dei principi del GDPR.