Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 130 del 17 maggio 2019 le due direttive sul diritto d’autore recentemente approvate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo.
La prima è la Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.
La seconda è la discussa Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Tra i punti che più hanno fatto discutere negli ultimi tempi, vi sono in particolare l’articolo 15 e l’articolo 17, riguardanti il primo la “link tax” (tassa sui link) e l’altro l’upload filter (un filtro sul caricamento dei contenuti), ma sicuramente sarà una normativa che farà discutere ancora molto.
Di seguito i punti principali di novità.
1. Eccezioni alla tutela del copyright
Sono quattro le ipotesi specifiche in cui gli utilizzatori di contenuti altrui sono dispensati dal riconoscimento dei diritti. In particolare:
– per scopi di ricerca scientifica;
– ai fini dell’estrazione di testo e di dati: in tal caso le riproduzioni e le estrazioni possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati;
– ai fini dello svolgimento di attività didattiche digitali e transfrontaliere: ovvero per consentire l’utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Infine, niente autorizzazione preventiva per l’analisi di dati necessari allo sviluppo di AI e machine learning.
2. Diritti sulle pubblicazioni (il discusso articolo 15)
Le piattaforme che offrono servizi digitali (es. Google, Facebook, Youtube e le altre) dovranno concordare con editori e titolari dei contenuti raccolti e distribuiti un compenso sui materiali riutilizzati. Sono esclusi (contrariamente a quanto più volte evidenziato), iperlink e snippet. Questo significa che le piattaforme potranno anche aggregare titoli e didascalie senza nulla dovere, ma dovranno rimandare al sito “proprietario”. Gli editori potrebbero però anche decidere di non mettere a disposizione i propri contenuti (neanche dietro compenso) e, in questo caso, le piattaforme dovranno vigilare (come, per altro, fa già Youtube con i video) che non ci sia un copyright e, quindi, eventualmente segnalare o bloccarne la diffusione.
3. Responsabilità della piattaforma
L’articolo 17 sancisce invece che «un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online (formula burocratica per dire piattaforme online, ndr) deve pertanto ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti», sempre attraverso una licenza. Se un contenuto protetto da copyright viene caricato senza licenza, le piattaforme si accollano la responsabilità della violazione, a meno che non si possano aggrappare ad alcune eccezioni: per esempio «aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione» o comunque «aver agito tempestivamente» per disabilitare l’accesso agli utenti indisciplinati o impedirne l’attività in futuro. La norma si dovrebbe rivolgere solo alle aziende di grossa dimensione, visto che lo stesso articolo esclude o limita per esempio le responsabilità di società con fatturato inferiore ai 10 milioni o meno di tre anni di attività alle spalle.
4. Compensi per gli autori
La direttiva stabilisce, tra l’altro, che gli Stati membri possano prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l’editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell’opera in virtù di un’eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.
Importante l’introduzione del “principio di una remunerazione adeguata e proporzionata” secondo cui deve essere garantito, in ogni stato membro, a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.
A garanzia del precedente principio viene introdotto l’obbligo di trasparenza in quanto gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all’anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.
* * *
La direttiva deve essere applicata a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d’autore al 7 giugno 2021 o in data successiva e fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021.
La direttiva entra in vigore il 6 giugno 2019.
Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 7 giugno 2021 dandone immediatamente comunicazione alla Commissione.
Per visualizzare il testo clicca qua: Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.