Il Digital Services Act è stato pubblicato il 27 ottobre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in Gazzetta. Dopo un nostro primissimo approccio alla pubblicazione della proposta (ved. L’evoluzione delle regole del mercato digitale), in questa settimana abbiamo finalmente potuto avvicinare i contenuti del testo definitivo.
Il nuovo Regolamento europeo è destinato a rivoluzionare il mercato dei servizi digitali europei, e avremo modo di andare a fondo in tutti i suoi risvolti. Nei prossimi articoli, entreremo sempre più nel dettaglio. Ma nel frattempo, ecco a voi le nozioni principali.
Indice
Quali sono gli obiettivi del Digital Services Act?
Internet e i servizi digitali che lo popolano hanno un ruolo sempre più significativo per l’economia e la vita quotidiana di ogni cittadino. Negli ultimi due decenni, piattaforme online, social network ed e-commerce sono cresciute enormemente in numero, diffusione e frequenza di utilizzo. E insieme ai numerosi vantaggi e opportunità fornite da questo sviluppo tecnologico, sono sorti nuovi rischi o si sono intensificati i possibili impatti.
Parliamo della presenza di contenuti illegali online, del commercio di merce contraffatta, degli effetti della disinformazione. Per contrastare questi fenomeni, si ritiene fondamentale pretendere un comportamento responsabile da parte di tutti i soggetti impegnati nell’erogazione di servizi digitali. Lo scopo: realizzare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui siano garantiti i diritti fondamentali del cittadino, dell’impresa, e del consumatore.
Ciò ha portato i legislatori dei paesi membri dell’UE a cercare soluzioni indipendenti, attraverso la definizione di norme nazionali di diligenza, destinate ai prestatori di servizi intermediari. Ma internet ha un carattere intrinsecamente transfrontaliero. Le norme nazionali, se divergenti, rischiano di incidere negativamente sul mercato e ostacolare la libera circolazione di merci e servizi. Il Digital Service Act punta ad armonizzare le condizioni per i soggetti che offrono servizi digitali in tutta Europa ed evitare la frammentazione del mercato interno.
A quali servizi si applica il Digital Services Act?
I servizi digitali, o “servizi della società dell’informazione”, sono definiti nella Direttiva (UE) 2015/1535 come quei servizi prestati, normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi ci si riferisce a servizi sempre più vari e numerosi, e vanno da semplici siti web a complesse infrastrutture distribuite su rete globale. Le norme del Digital Service Act sono pensate principalmente per quei soggetti che prestano servizi intermediari (“mere conduit”, “caching” e “hosting”) e per le piattaforme online. In misura proporzionale: la ratio è che tanto più grande è il soggetto che presta i servizi digitali, tanto più importante sarà il suo ruolo per lo sviluppo di attività digitali legittime e utili, e quindi, inevitabilmente, anche potenzialmente coinvolto nella diffusione di informazioni e attività illegali o dannose.
Cosa si intende per servizi “mere conduit”?
Letteralmente “semplice trasporto”. Questi servizi comprendono i punti di interscambio internet, i punti di accesso senza fili, le reti private virtuali, i risolutori e servizi di DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i registrar, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, il Voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale.
Cosa si intende per servizi “caching”?
Il termine si riferisce a operazioni di memorizzazione temporanea di dati, usate per migliorare l’efficienza dei servizi digitali. Comprendono i servizi di fornitura di reti per la diffusione di contenuti, i proxy inversi e i proxy di adattamento dei contenuti.
Cosa si intende per servizi “hosting”?
Sono i servizi di memorizzazione vera e propria di dati. Comprendono vari servizi cloud, di memorizzazione di informazioni di siti web, le referenziazioni a pagamento, la condivisione di informazioni e contenuti online, la condivisione e memorizzazione di file.
Cosa si intende per “piattaforma online”?
Una piattaforma online è definita del Digital Service Act come “un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico”. I social network rispondono perfettamente alla definizione, insieme a gruppi pubblici e canali aperti di comunicazione. Vengono invece esclusi quei servizi in cui non vi sia diffusione pubblica di informazioni (servizi di mailing o messaggistica privata in cui i destinatari sono selezionati dal mittente), o dove la diffusione di informazioni sia una funzione puramente accessoria (es. la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online).
Quali temi affronta il Digital Services Act?
Misure per contrastare i contenuti illegali online: il concetto fa riferimento a quelle informazioni che incitano all’odio, a contenuti terroristici o a carattere discriminatorio. Sono altresì comprese le informazioni illecite in quanto riguardanti attività illegali, come: Condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori; Condivisione non consensuale di immagini private; Cyber-stalking; Vendita di prodotti non conformi o contraffatti; Vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme di tutela dei consumatori; Utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d’autore; Offerta illegale di servizi ricettivi; Vendita illegale di animali vivi. La norma prevede l’applicazione di meccanismi che consentano agli utenti di segnalare i contenuti illegali. E imporrà alle piattaforme di cooperare con i segnalatori attendibili, specializzati per individuare e rimuovere i contenuti illegali.
Tracciamento dei venditori sui mercati online: al fine di favorire un mercato affidabile e perseguire i truffatori più facilmente, saranno avviati sistemi di verifica casuale dei prodotti e servizi presenti sugli e-commerce.
Garanzie per gli utenti: gli utenti avranno la possibilità di contestare le decisioni di moderazione, rimozione o limitazione dei contenuti pubblicati sulle piattaforme. Sarà altresì facilitata la ricerca di soluzioni extragiudiziali, o l’accesso a procedure di reclamo nella propria lingua con il supporto dell’autorità nazionale.
Trasparenza per le piattaforme online: saranno estesi gli obblighi di trasparenza per le condizioni generali di utilizzo e sugli algoritmi utilizzati per raccomandare contenuti o prodotti agli utenti. I ricercatori potranno inoltre avere accesso ai dati delle piattaforme principali per esaminarne il funzionamento e analizzare l’evoluzione dei rischi online.
Tutela dei minori: saranno estesi gli obblighi delle piattaforme online volte a proteggere i minori e i soggetti più vulnerabili.
Prevenzione e gestione dei rischi: saranno estesi gli obblighi di sorveglianza delle attività di piattaforme e motori di ricerca, attraverso pratiche di monitoraggio indipendenti. I rischi da considerare sono connessi, ad esempio, alla disinformazione, alla manipolazione delle elezioni, alla violenza online contro le donne o i minori.
Limitazioni alla pubblicità mirata: saranno inseriti divieti di profilazione di soggetti minorenni, o basata su dati particolari quali l’etnia, le opinioni politiche o l’orientamento sessuale.
Divieto all’uso di “dark pattern”: le interfacce delle piattaforme online non potranno contenere elementi fuorvianti che manipolano gli utenti inducendoli a effettuare scelte che non intendono compiere (vedi anche Dark patterns nel web-design: il lato oscuro è più forte (della legge)?)
Qual è il contesto di applicazione?
La portata geografica del Digital Services Act oltrepasserà i confini dell’Unione Europea. Se offrono servizi in UE o hanno un collegamento con l’UE, i prestatori di servizi digitali dovranno conformarsi. Pertanto, oltre ai casi scontati di prestatori di servizi digitali con sede in un paese membro, le norme potranno essere da applicare:
- quando i destinatari del servizio sono situati in UE in numero significativo
- a piattaforme che utilizzano una lingua o una moneta generalmente usata in un paese dell’UE
- a servizi che consentono di ordinare prodotti o servizi in UE
- quando si utilizza un dominio di primo livello pertinente (es: .it, .eu, ecc.)
- quando è disponibile un’app nello store nazionale di un paese dell’UE
- quando si fa pubblicità in un paese dell’UE o in una lingua usata generalmente in un paese dell’UE
- quando si fa attività di Customer Service nella lingua di un paese UE
A quanto ammontano le sanzioni?
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e possono arrivare, in caso di inosservanza di un obbligo, fino al 6% del fatturato annuo mondiale del fornitore di servizi intermediari.
Per le violazioni connesse alla comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per la loro mancata rettifica, o per l’inosservanza dell’obbligo di sottoporsi a un’ispezione, le sanzioni si fermano a un massimo dell’1% del reddito annuo o del fatturato mondiale.
Quando si applica il Digital Services Act?
L’applicazione avviene in due fasi. Il testo integrale del Digital Services Act sarà applicato dal 17 febbraio 2024. Tuttavia, alcune prescrizioni, dirette unicamente alle grandi piattaforme e ai grandi motori di ricerca, si applicano molto prima. Quanto “grandi”? Si parla di piattaforme con più di 45 milioni di utenti al mese. In questi casi, l’applicazione di alcuni punti della norma inizia il 16 novembre 2022.