L’aumento dell’uso delle tecnologie nei luoghi di lavoro ha aumentato anche le occasioni di possibile controllo sull’operato dei dipendenti. Molti i Provvedimenti del Garante sul tema emanati nel corso dell’anno, ma farà sicuramente molto parlare la recente sanzione inflitta a Foodinho fosse solo per il settore a cui ha trovato applicazione ovvero quello dei Rider.
La società Foodinho, controllata da GlovoApp23, utilizzava per il trattamento dei dati dei propri Rider una piattaforma digitale che si basava su algoritmi di prenotazione e assegnazione degli ordini di cibo e prodotti che producono forme di discriminazione, senza l’utilizzo di tutele nella gestione delle valutazioni e giudizi.
Il Garante ha rilevato molti gravi illeciti e, oltre ad applicare una sanzione di 2,6 milioni di euro, ha prescritto alla società di individuare misure per tutelare i diritti e le libertà dei Rider a fronte di decisioni automatizzate, compresa la profilazione.
Questo corposo provvedimento contiene importanti insegnamenti per tutti i titolari del trattamento, vediamo i principali nelle contestazioni fatte a Foodinho.
Indice
CONTROLLO DEI LAVORATORI
Foodinho nel corso dell’istruttoria si è difesa dietro alla qualifica come prestazione d’opera dall’azienda del rapporto tra azienda e rider. Il Garante, tuttavia, riqualifica il rapporto come lavoro subordinato applicando, dal punto di vista privacy, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che prescrive in caso di utilizzo di “strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” la necessità di ottenere un accordo sindacale che legittimi tale controllo ovvero l’autorizzazione da parte della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il sistema utilizzato dall’azienda del gruppo Glovo costituisce sicuramente uno strumento di controllo a distanza dei lavoratori, non foss’altro per il fatto che questi sono geolocalizzati attraverso i loro dispositivi cellulari su cui è installata l’app Glover.
Quindi, l’applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori non va mai sottovalutato, anche quando formalmente il rapporto si qualifica come prestazione d’opera.
TRASPARENZA E CORRETTEZZA
Nell’informativa per il trattamento dati dei rider sono assenti:
– le informazioni significative sulla logica del trattamento basato su un processo decisionale automatizzato cui sono sottoposti i rider, nonché sull’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
– l’indicazione dei dati di contatto del DPO (pur designato dal gruppo)
– l’indicazione corretta del tempo di conservazione dei dati.
Il titolare, su questo ultimo punto aveva utilizzato una formula generica (che si ritrova spesso nelle informative), ma considerata troppo generica dal Garante, oltre che inesatta alla luce dei risultati dell’istruttoria.
Fondamentale è datare l’informativa, per consentire di dimostrare la sua adozione in data antecedente rispetto a quella in cui si è iniziato il trattamento.
TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI E USO DELL’ALGORITMO
Le carenze del sistema informatico, non sono meno importanti di quelle dell’informativa. Glovo assegna, attraverso la piattaforma, ai rider un “punteggio”, elemento essenziale per ricevere nuove consegne da effettuare.
La filiale italiana di Glovo ha spiegato che inizialmente il punteggio del rider ha un valore neutro di default, quindi mano a mano che vengono assegnate consegne al collaboratore il valore viene incrementato sulla base di determinati fattori (ad ognuno dei quali viene attribuito un “peso” percentuale nel punteggio del rider), ovvero:
• feedback dati dai clienti (15%);
• feedback (pollice alto o pollice basso) degli esercenti (5%);
• ore di alta richiesta stabilite dai partners (35%);
• ordini consegnati (10%);
• produttività della piattaforma (35%), ovvero una valutazione basata sul numero di ordini proposti al rider e “raccolti” dallo stesso.
Più è veloce il rider ad accettare l’ordine più verrà premiato a livello di punteggio.
Per quanto riguarda i feedback, Foodinho ha precisato che mentre il feedback positivo non richiede necessariamente una motivazione, un feedback negativo deve necessariamente essere motivato e che “non tutte le motivazioni fornite concorrono al punteggio del rider”. Da quanto risultato nell’istruttoria solo due selezioni abbassano il punteggio del rider: corriere poco professionale e prodotti non trasportati correttamente.
Se invece è il gestore a fornire il feedback negativo viene registrato solo se questi indica che il rider era senza zaino o che non è stato professionale, mentre le ulteriori voci non concorrono al punteggio.
Invece i feedback positivi non concorrono ad alzare il punteggio creando così una situazione di squilibrio in cui pesano maggiormente i feedback negativi. Il punteggio “cresce” soprattutto in relazione alla tempestività del rider nella risposta agli ordini.
L’accertamento del Garante ha rilevato che la vita lavorativa dei rider è condizionata da questo “sistema d’eccellenza” che attribuisce un punteggio che consente di accedere prioritariamente al “sistema di selezione delle fasce orarie (slot)” stabilite dalla società.
Più è alto il punteggio, maggiore è la probabilità di ottenere altri ordini.
La possibilità di intervenire manualmente sul sistema in caso di “segnalazione” di un rider a seguito di un feedback negativo, non solo non è stato comunicato ai rider, ma sono risultati assenti misure per favorire l’esercizio del diritto all’intervento manuale (violando l’articolo 22 co. 3 GDPR).
Il Garante non ha dubbi: si tratta di un’attività di profilazione che incide in modo significativo sugli interessati determinando la possibilità di ricevere o meno ordini attraverso la piattaforma e dunque di ottenere o meno una opportunità di impiego.
Il sistema per l’assegnazione degli ordini ai rider (chiamato Jarvis) assegna gli ordini sulla base di una serie di altri fattori oltre al punteggio, collegati alla posizione del rider rispetto ai luoghi di ritiro e consegna, ad eventuali requisiti specifici dell’ordine ed al mezzo utilizzato dal rider.
Purtroppo la richiesta di informazioni ulteriori sull’algoritmo Jarvis è stata disattesa.
Per il Garante, quindi, attraverso Jarvis vengono fatti dei trattamenti automatizzati predisposti per processare: posizione geografica del rider tratta dal GPS del dispositivo, posizione del punto vendita dove ritirare il prodotto da consegnare, indirizzo di consegna, requisiti specifici dell’ordine e altri parametri quali il tipo di veicolo utilizzato dal rider.
Jarvis di fatto presiede al funzionamento della piattaforma di proprietà di GlovoApp23, utilizzata (anche) da Foodinho s.r.l. e adotta quindi decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, senza che ciò venga peraltro menzionato nell’informativa privacy comportando, oltre alla violazione dell’art 13 una violazione dell’art 22 GDPR in quanto la poca trasparenza impedisce evidentemente la possibilità di esercitare i diritti ivi indicati.
L’uso di algoritmi per l’organizzazione dell’attività dei rider è già stato oggetto di censura come nel caso dell’algoritmo “Frank” utilizzato da Deliveroo censurato dal Tribunale di Bologna.
DPIA E MOTIVAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Garante ha chiesto alla filiale italiana di Glovo di produrre la valutazione d’impatto relativa a tale trattamento dati. L’azienda ha affermato che “la capogruppo non ha ritenuto di predisporre tale documento, sebbene si stia svolgendo, a distanza di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento, una complessiva attività di due diligence finalizzata a verificare la compliance delle procedure aziendali al GDPR. […] non è disponibile documentazione a supporto della decisione di non predisporre la DPIA”.
Il Garante fornisce informazioni utili a tutti i titolari in quanto evidenzia come Foodinho s.r.l. abbia dichiarato di non aver ritenuto di predisporre la valutazione, senza produrre documentazione relativa alla predetta decisione. Ma, per il GDPR, anche una decisione di negativa di non procedere ad un determinato adempimento va adeguatamente documentata ai fini della corretta applicazione del principio dell’accountability.