Internet è sempre più terreno fertile di pratiche commerciali “nuove” e, tra le pratiche più popolari, sicuramente il Contest on line è ai primi posti in questo periodo. Molto semplice da organizzare, quindi pratico e immediato, arriva con facilità ai più giovani, pubblico che si fatica sempre ad intercettare con le campagne “ordinarie”.
La facilità con cui può essere realizzato però non deve far pensare che sia uno strumento al di fuori delle regole e del diritto. Nella realizzazione di un contest, infatti si devono tenere in considerazioni di tre aspetti legali di estrema importanza.
LA NORMATIVA SULLE OPERAZIONI A PREMIO
I contest sono regolati innanzitutto da una particolare disciplina, il D.P.R. n. 430/2001, che regola anche concorsi e manifestazioni a premio offline (si rinvia al sito web del MISE dove è disponibile tutta la normativa di riferimento e la modulistica).
Tuttavia, non a tutti i contest si applicano gli adempimenti previsti per le Manifestazioni a premio, ma l’organizzatore dovrà valutarne l’eventuale esclusione. Non si applica la normativa ai Contest che rientrano in una di queste categorie (vedi anche le FAQ MISE):
● iniziative commerciali come l’offerta di campioncini gratuiti, le vendite promozionali (per esempio i saldi stagionali o le liquidazioni per rinnovo dei locali), la card sulla quale accumulare punti o la vendita abbinata (prendi 2 paghi 1 o due prodotti di diversi brand che acquistati insieme danno uno sconto);
● concorsi per opere letterarie, artistiche, scientifiche, per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale;
● manifestazioni radiotelevisive e radiofoniche;
● manifestazioni con premi destinati ad enti o istituzioni di carattere pubblico;
● manifestazioni che prevedono premi costituiti da oggetti di minimo valore;
● operazioni a premio con offerta di premi costituiti da sconti sul prezzo o con offerta di buoni.
Il primo, ma anche più importante adempimento che l’impresa organizzatrice deve predisporre è la redazione di un apposito Regolamento. Il Regolamento è l’atto principale da quale partire per effettuare un contest. Di fatto nel Regolamento devono essere riportate tutte le condizioni di partecipazioni e rappresenta una offerta al pubblico (ex. Art. 1989 c.c.) La forma è “libera”, ma unicamente nel senso che nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa (art. 11 DPR 430/2001) potrà essere strutturato come si preferisce (sui contenuti si veda Infografica).
Nel regolamento dovrà indicare obbligatoriamente ed esplicitamente anche che il social che si sta utilizzando non ha alcuna responsabilità circa il concorso, con il quale non è in alcun modo collegato. Sull’uso dei social si precisa che quando il concorso digitale viene organizzato direttamente su un social network (es. instagram o facebook), dovrà essere specificato se i partecipanti al concorso siano unicamente utenti iscritti al social prima del lancio del concorso o (se esiste) l’indicazione di un altro canale attraverso cui gli utenti possano partecipare al concorso, affinché non siano costretti ad aprire appositamente un account (es. tramite il sito dell’azienda, o una cartolina da consegnare nel negozio off-line).
Oltre alla redazione del Regolamento, il Contest andrà comunicato al MiSE entro 15 giorni prima della data di inizio del concorso, che coincide con il giorno in cui il concorso viene portato a conoscenza degli utenti, attraverso il portale PREMA ONLINE e dotarsi di un notaio, a garanzia di tutti i consumatori, che avrà il compito di assistere all’estrazione del premio e di redigerne il relativo verbale.
Oltre la normativa generale descritta, sarà poi necessario rispettare le specifiche linee guida dei singoli social (che sia Facebook, Instagram o TikTok, etc.), nonché le faq aggiornate del MiSE, che, per esempio, fra le varie cose, hanno esteso e generalizzato le linee guida di Facebook a qualsiasi contest sui social network.
A tal proposito, è utile e opportuno ricordare che è vietato sfruttare i profili, diari, bacheche, pagine personali o le connessioni con gli amici per gestire i contest e sono altresì vietati quei concorsi su Instagram che mirano solamente ad ottenere le cosiddette vanity metrics, che misurano engagement e interazioni, perché questo tipo di azioni non è replicabile su un server italiano. Sono invece legali gli Instagram contest in cui vengono richiesti i commenti ad un post, tra i quali sarà estratto a sorte il vincitore.
GLI ADEMPIMENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
E come spesso capita nel marketing digitale, occorrerà poi preoccuparsi di rispettare il Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (così detto GDPR). Sinteticamente, in quanto normativa oramai nota, il Promotore dovrà identificare quali dati la partecipazione al concorso e le finalità.
Il trattamento dovrà, quindi, essere comunicato ai partecipanti in idonea informativa (rif. art. 13 GDPR), prevendendo basi giuridiche separate per la partecipazione al Concordo dal altre finalità, come profilazione e marketing di cui si dovrà acquisire specifico consenso.
Da sottoporre grande attenzione ai fornitori coinvolti e dalle misure di sicurezza: i dati devono essere conservati su server sicuri e in Italia, quindi esterni alle piattaforme social. Se i dati sono conservati su server esteri, bisogna sempre usufruire del sistema di mirroring. In particolare il promotore deve rispettare il principio di territorialità: se l’impresa promotrice è estera o utilizza cloud/server allocati all’estero, necessita di un sistema di mirroring per la raccolta dei dati di partecipazione ed è indispensabile la relativa perizia sul software e sul salvataggio dei dati.
RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E CODICE DEL CONSUMO
Infine, ma non meno importante, il Contest, come qualsiasi altra pratica commerciale dovrà rispettare il principio della diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo. Quindi il Promotore dovrà preoccuparsi di non utilizzare in alcun modo contenuti non veritieri o che siano idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretto il Contest.
In questo senso, per esempio, i contenuti del Regolamento, ma anche della comunicazione collegata al Contest dovranno riportare unicamente informazioni veritiere e corrette, ma anche essere chiare e facilmente comprensibili tenuto anche conto dei destinatari del Contest.