Il Tribunale di Bolzano nell’ordinanza del 18 settembre 2020 è intervenuto a vietare le condotte di un distributore che – tra le altre – attraverso l’uso illecito di servizi sul web realizzava attività a danno di un’azienda, configurabili concorrenza sleale. Oltre al giudizio, forse scontato, interessante è analizzare le condotte poste in essere.
Il caso riguarda un distributore il quale anziché vendere e promuovere il portafoglio oggetto di contratto lo sostituiva con un altro, del tutto identico, da sé realizzato. In particolare la Flux Design Products GmbH (ricorrente) aveva ideato e messo in commercio con il marchio “I-Clip” un portafogli di design di successo. La distribuzione in Italia era stata affidata alla società Wimex S.r.l..
La ricorrente lamentava che Wimex avesse posto in essere una strategia commerciale illecita volta a sovrapporsi gradualmente a Flux, arrivando a sostituire il prodotto I-Clip con un prodotto del tutto identico, ma realizzato in proprio. In particolare, dalla ricostruzione dei fatti risulta che Wimex avesse, dapprima, registrato il marchio ‘Mondraghi’ per contraddistinguere proprio un mini-wallet, iniziando a pubblicizzare quest’ultimo sui social media che gestiva per conto di Flux sino ad arrivare ad inserire il proprio mini-wallet nelle stesse scatole di I-Clip, per poi venderle con il marchio I-Clip coperto con un adesivo con scritto Mondraghi.
Nell’istruttoria è risultato che Wimex, che gestiva i social media per conto di Flux, avesse modificato la pagina Facebook di quest’ultima, sostituendo ad I-Clip Italia la denominazione Wimex Italia, mantenendo inalterati, però, la grafica, le fotografie dei prodotti I-Clip e il numero di abbonati e followers della pagina (circa 83.000).
L’aspetto più interessante è l’uso delle parole chiave. Infatti, risultava che Wimex, sempre operando su internet, non solo avesse utilizzato impropriamente il servizio di pubblicità Adwords offerto da Google nelle pagine di ricerca per associare le parole chiave ‘I-Clip’ e ‘Mondraghi’, ma avesse usurpato anche le opinioni certificate ottenute da I-Clip sulla piattaforma Feedaty, che parimenti gestiva per conto di Flux, sostituendo l’intestazione del profilo di I-Clip con Mondraghi.
Il Giudice non ha dubbi: l’insieme delle condotte descritte si qualificano come anticoncorrenziali sia perché idonee a sviare la clientela, generando la convinzione che I-Clip Italia fosse diventata Wimex Italia, sia come confusorie, nella misura in cui hanno reso impossibile per gli utenti di internet distinguere tra i due prodotti.
Nel caso di specie, l’aspetto interessante è il significativo ruolo dei servizi via web utilizzati per porre in essere la concorrenza sleale, ma anche per provare la condotta confusoria. Indubbiamente il web è oramai diventato preponderante nelle pratiche commerciali delle aziende e come anche in esse si deve rispettare i principi di lealtà nella concorrenza.
Ai sensi dell’art. 2598 c.c. costituiscono, infatti, ipotesi di concorrenza sleale confusoria sia l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi utilizzati da altri, che il compimento di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente (art. 2598 comma 1 c.c.); lo sviamento di clientela è invece inquadrabile negli atti non conformi alla correttezza professionale potenzialmente idonei a danneggiare l’altrui azienda (art. 2598 comma 3 c.c.).
Nel caso di specie, se da un lato, è certamente lecito per un distributore commercializzare prodotti in concorrenza con quelli del produttore in assenza di una pattuizione di esclusiva, dall’altro, la riproduzione pedissequa di un prodotto oggetto di un precedente rapporto contrattuale tra le parti della cui vendita era incaricato proprio il distributore/imitatore, determina un vantaggio concorrenziale per quest’ultimo, che si approfitta parassitariamente dei costi d’investimento e dei canali di vendita del produttore in violazione delle regole della concorrenza.