Le comunicazioni promozionali contribuiscono certamente a incrementare l’acquisto di prodotti e servizi a condizioni vantaggiose, ma spesso sono comportamenti fastidiosi lesivi di diritti delle persone che le ricevono, o subiscono.
Per tale ragione, il settore della telefonia e delle comunicazioni telefoniche promozionali è sempre stato caratterizzato dall’uso per comportamenti commerciali spesso aggressivi da parte degli operatori. Nel tentativo di arginare l’uso non corretto del telemarketing, il legislatore nazionale e quello comunitario hanno introdotto molte norme per tutelare i consumatori, tra cui vincoli per assicurare il corretto trattamento dati.
Più volte il Garante Privacy è intervenuto anche con sanzioni elevate nei confronti di primarie compagnie telefoniche per “colpire” comportamenti corretti e sensibilizzare la problematica.
Ma analizziamo con ordine il fenomeno.
Nell’ambito delle comunicazioni indesiderate, uno strumento di tutela forse non molto conosciuto è rappresentato dall’iscrizione del proprio numero di telefono nel registro pubblico delle opposizioni.
L’art. 130, co. 3-bis, del d. lgs. n. 196/2003, infatti, prevede che il trattamento dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, “mediante l’impiego del telefono […] per le finalità di […] vendita diretta o […] di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione […] mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario […] in un registro pubblico delle opposizioni”.
È bene da subito rilevare che tale norma – ed il collegato D.P.R. n. 178/2010 che ha istituito il Registro pubblico delle opposizioni (di seguito il “Registro”) e che ne disciplina il funzionamento – a differenza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), non si applica solo alle persone fisiche, ma ai “contraenti” in generale: può iscriversi al registro, infatti, “qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice [ndr elenchi a disposizione del pubblico]”.
In altre parole, chiunque sia intestatario di un numero di telefono presente negli elenchi pubblici, può opporsi al ricevimento di telefonate promozionali semplicemente iscrivendo la propria numerazione telefonica al Registro. L’iscrizione è gratuita, a tempo indeterminato, e può farsi agevolmente. Per eventuali approfondimenti, si rimanda il lettore all’apposito sito internet.
Dall’altra parte, l’operatore che intenda effettuare telefonate per finalità di vendita diretta o di comunicazione commerciale utilizzando le numerazioni presenti negli elenchi pubblici, è tenuto a consultare previamente il Registro, secondo le modalità descritte nel citato D.P.R., al fine di evitare di utilizzare le numerazioni iscritte nello stesso. L’obbligo non è solo teorico e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ne verifica l’osservanza in caso di attività ispezione e di accertamento, come dimostra il recente provvedimento correttivo e sanzionatorio irrogato nei confronti di TIM S.p.A.. Il riferimento riguarda le sole telefonate promozionale effettuate con l’intervento di un operatore, in quanto quelle effettuate con modalità automatizzate seguono regole diverse. Il Garante ha più volte sottolineato che le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, non possono in nessun caso effettuarsi senza il consenso esplicito dell’interessato. Si veda, da ultimo, il Parere del 10 dicembre 2020.
Ebbene, gli Organi competenti stanno lavorando su un nuovo regolamento che vada a sostituire il già citato D.P.R. n. 178/2010, norma di riferimento vigente per il funzionamento del Registro. Nell’ambito delle modifiche che l’atteso nuovo regolamento – su cui il Garante si è già espresso un paio di volte – apporterebbe all’attuale disciplina, si segnala la volontà di estendere il Registro a tutte le numerazioni nazionali, così come richiesto dalla l. n. 5/2018.
Salvo imprevisti, pertanto, è lecito attendersi a breve la possibilità di iscrivere nel Registro anche il proprio numero di cellulare, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe in ambito di comunicazioni indesiderate.