Una delle principali novità del così detto “decreto fiscale” recentemente approvato (decreto legge n. 124/2019) è sicuramente rappresentata dall’introduzione, all’interno dell’elenco dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001, del reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex art. 2 D.Lgs. 74/2000.
In particolare, l’art. 39 comma 2 del Decreto Fiscale cita:
“Art. 25 quinquiesdecies (Reati Tributari) – 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.
Con l’uso di fatture false, dunque, scatta anche la responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Per comprendere meglio: le imprese i cui legali rappresentanti abbiano posto a vantaggio delle stesse il reato di frode fiscale avvalendosi di un impianto documentale e contabile mendace potranno essere condannate a pagare una sanzione pecuniaria il cui valore potrà arrivare fino a 774.500,00 Euro.
Non sono previste all’assenza in caso di illecito sanzioni interdittive le quali avrebbero sicuramente inciso pesantemente sulla gestione della società.
Non si possono escludere eventuali novità in sede di conversione del decreto fiscale – che potranno ricomprendere anche altri reati fiscali all’interno dell’elenco ex D.Lgs. 231/2001.
Nel frattempo si consiglia alle imprese di provvedere al più presto non solo all’aggiornamento ma anche all’adozione di un proprio modello organizzativo in quanto, alla luce di questa importante evoluzione normativa, l’adozione di un modello organizzativo da parte di un ente risulta sempre più fondamentale oltre che necessaria.