L’estate di quest’anno è stata caratterizzata dal tema Green Pass.
Molte strutture ricettive si sono dovute attivare in fretta per implementare un sistema di controllo accessi che tenesse conto delle disposizioni legislative, nonché pareri delle Autorità, intervenute negli ultimi mesi. Tra i settori sottoposti all’obbligo dei controlli rientrano gli eventi e competizioni sportive, ma anche piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
Nell’articolo realizzato per Sportlaw l’avv. Delli Ponti propone alcuni accorgimento per implementare un sistema di controlli adeguato per la normativa sul Green pass, ma anche rispettoso della normativa privacy (GDPR).
In sintesi:
Indice
Come fare i controlli
Si consiglia di realizzare i controlli con l’app “Verifica C-19” meglio se con device forniti dal titolare del trattamento.
Naturalmente dovrà essere redatta e fornita una “Informativa privacy” ai sensi dell’articolo 13 del GDPR per informare gli utenti sul trattamento dei dati realizzato per i controlli previsti dalla normativa.
Chi controlla?
Il personale che effettua i controlli per il GDPR si qualificano come autorizzati o incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR, ma se si utilizza per il controllo accessi una società terza, come nel caso del fornitore dei servizi di stewarding per le partite di calcio, tale attività andrà inserita nel contratto e nominato il fornitore Responsabile esterno (ex. Art. 28 GDPR).
In ogni caso a chi effettua i controlli deve essere munito di incarico o delega.
Istruzioni
La designazione formale ai controlli del personale ha poco valore senza specifiche istruzioni su come vanno fatto i controlli!
Ovviamente ciascun titolare è libero di decidere i contenuti delle istruzioni, ma si raccomanda di inserire i seguenti accorgimenti:
– è VIETATO archiviare su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) le informazioni per la verifica del Green Pass;
– è vietato fare screenshot delle risultanze della verifica sui Green Pass;
– NON è ammesso, ai fini dell’ingresso, alcun genere documento diverso dal Green Pass (es. certificati vaccinali, certificati di guarigione, referti di tampone negativo), fatto salvo l’eventuale certificato di esenzione come da circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021.